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FAQ - le domande più frequenti

 

Cosa sono i campi elettromagnetici?

Sono forme di radiazioni elettromagnetiche (come la luce visibile) che si propagano nello spazio sotto forma di onde, generate dalla presenza o dal movimento di cariche elettriche come ad esempio avviene nella radiotrasmissione di informazioni e nel trasporto di energia elettrica.

Si caratterizzano per la frequenza, cioè per il numero di oscillazione al secondo dell’onda.

Si distinguono in due grandi famiglie: alte e basse frequenze. Queste due tipologie hanno diverse caratteristiche fisiche e diversi effetti sul corpo umano pertanto hanno anche limiti normativi diversi. L’alta frequenza è costituita dai cem emessi ad esempio dagli impianti radiotelevisivi, di telefonia mobile e radioelettrici in genere, mentre la bassa frequenza è costituita ad esempio dai cem emessi dalle linee elettriche.

 

Quali sono le competenze di ARPA in materia di campi elettromagnetici?

Attività di supporto agli enti che hanno competenze in materia di controllo ed autorizzazioni di impianti radioelettrici e linee elettriche (comuni, province, regione). Queste attività sono costituite da pareri preventivi prema dell’installazione delle sorgenti, misure ambientali, controlli e gestione di dati (catasti).

A titolo indicativo nel 2011 ARPA ha effettuato circa 50 pareri per impianti radiotelevisivi, 250 pareri per impianti di telefonia mobile (nuovi impianti o modifiche) e più di 1500 misure puntuali sul territorio.

 

Quali sono le sorgenti di campi elettromagnetici soggette al controllo dell’ARPA?

Sono gli impianti radioelettrici (telefonia mobile, radio-tv e trasmissione dati) e gli impianti di distribuzione dell’energia elettrica (elettrodotti).

 

Che caratteristiche hanno queste sorgenti di cem?

Gli impianti radiotelevisivi a differenza di quelli di telefonia mobile vengono installati su siti posti in aree collinari o montuose per irradiare vaste aree di territorio che spesso ospitano più emittenti. Questa situazione comporta valori di cem in media più elevati in prossimità di questi siti.

Gli impianti di telefonia mobile hanno minore potenza di quelli radiotelevisivi e sono maggiormente distribuiti sul territorio, per questo motivo nelle loro vicinanze si riscontrano valori più bassi.

Poi ci sono gli impianti per la banda larga che integrano la rete internet in cavo (wi-fi, wi- max) e che hanno potenze ancora più basse di quelle emesse dagli impianti di telefonia mobile.

Le linee di distribuzione e trasporto dell’energia elettrica infine determinano un campo magnetico che dipende dalla conformazione geometrica e dalle caratteristiche elettriche della linea (in particolare dalla tensione che può essere 20, 132, 220 380 kV).

 

Quanti sono gli impianti sul territorio regionale?

Dai dati del catasto ARPA degli impianti radioelettrici, a fine 2011 risulta che in regione sono presenti circa 1500 tralicci realizzati o potenzialmente realizzabili di impianti di telefonia mobile e circa 300 tralicci di impianti radiotelevisivi. Questi siti possono a loro volta contenere una o più sistemi di antenne dello stesso o di più gestori.

Lo sviluppo delle linee elettriche sul territorio regionale è di circa 150 km per quelle a tensione di 380 kV, 250 km per quelle a 220 kV, 1300 km per quelle a 132 kV. Poi ci sono quelle a media tensione (20 kV) presenti presso tutti gli agglomerati urbani.

 

Quali sono gli effetti sul corpo umano?

Sono noti i cosiddetti effetti acuti, cioè quelli provocati sul corpo umano da cem di elevata intensità anche per tempi brevi. Questi sono costituiti essenzialmente dal riscaldamento per le alte frequenze e dalla stimolazione elettrica per le basse frequenze.

Gli effetti cosiddetti cronici, cioè quelli dovuti a cem di bassa intensità anche per tempi prolungati sono ancora allo studio, vi sono diversi documenti in materia non tutti concordi, pertanto, non vi è una certezza condivisa dalla comunità scientifica. Per questo motivo i limiti di legge sono stati definiti a livello europeo applicando elevati coefficienti di sicurezza a partire dai valori di cem che provocano effetti conosciuti. Alcuni stati membri UE come il nostro paese hanno utilizzato la facoltà di abbassare ulteriormente questi limiti europei.

 

Sono definiti dei limiti dei livelli di cem univoci sul territorio?

No, dipendono dalla destinazione d’uso. Sono definiti dei limiti validi in tutti i luoghi accessibili alla popolazione (limiti di esposizione) e dei limiti più bassi (valori di attenzione) validi solo nei luoghi dove la popolazione permane per più di 4 ore giornaliere.

 

Ci sono altre sorgenti di inquinamento elettromagnetico oltre alle sorgenti soggette al controllo di ARPA?

Si. Sono numerose. Sono costituite principalmente da apparecchi normalmente utilizzati nelle case (come ad esempio telefoni cellulari, cordless, radiosveglia, forno a microonde).

 

ARPA controlla le emissioni di campo elettromagnetico prodotte da elettrodomestici (es. telefoni cellulari, cordless, radiosveglia, forno a microonde)?

No. Questi apparecchi sono soggetti a norme di prodotto che prevedono che il commercio degli apparecchi avvenga previa certificazione da parte del costruttore che l’emissione di cem sia a norma. ARPA non effettua misure su questi apparecchi e pertanto non dispone di dati per fornire dettagliate indicazioni di tutela.

 

Qual è la situazione dei cem nella nostra regione?

ARPA da 2000 al 2012 ha effettuato più di 24.000 misure di cem ad alta frequenza sul territorio che sono consultabili sul sito dell’Agenzia.

Per quanto riguarda gli impianti radioelettrici, le uniche situazioni di superamento sono state riscontrate in prossimità di siti radiotelevisivi. I siti nei quali si sono riscontrate criticità dal 2000 al 2012 sono stati circa venti. Per criticità si intendono tutte quelle situazioni che hanno richiesto delle vere e proprie procedure di riduzione a conformità oppure anche dei semplici interventi di tutela come ad esempio la recintazione dell’area. Alla fine del 2012, di queste situazioni circa la metà sono state risolte mentre le altre sono ancora da risolvere e sono oggetto del Piano di risanamento degli impianti radioelettrici in corso di elaborazione ai sensi della delibera regionale n. 1486 del 30. 08.12, che farà il punto dettagliato sulla situazione.

Non risultano esserci superamenti dei limiti delle emissioni generate dalle linee elettriche.

 

ARPA avvisa i gestori degli impianti quando va a fare le misure?

No. ARPA effettua le misure senza avvisare. Nel caso in cui queste misure evidenzino un superamento dei limiti esiste una procedura di legge che prevede la ripetizione delle misure alla presenza del gestore dell’impianto e dei tecnici dell’Ispettorato Territoriale del Ministero dello Sviluppo Economico che, contestualmente alla misura, controllano che l’impianto funzioni secondo l’autorizzazione. Se anche queste misure confermano il superamento dei limiti, vengono imposte ai vari gestori delle riduzioni alle emissioni sulla base di determinate metodiche di calcolo previste dalla normativa.

 

ARPA tiene conto degli impianti già esistenti sul territorio quando rilascia un parere su un nuovo impianto?

Si. In particolare, per gli impianti di telefonia mobile, la legislazione regionale stabilisce che ARPA segua delle procedure che prevedono di tenere conto, tramite simulazioni modellistiche, anche degli impianti preesistenti come se operassero sempre alla massima potenza, inoltre le stesse procedure prevedono anche delle misure di fondo sul territorio al fine di tenere conto di eventuali contributi non considerati nella simulazione.

 

Com’è la situazione dell’esposizione ai campi generati dalle linee elettriche?

La legislazione vigente prevede che nella costruzione di nuove linee elettriche e nella progettazione di nuove aree a destinazione d’uso superiore alle quattro in prossimità di linee esistenti si tenga conto del vincolo ambientale costituito dalle fasce di rispetto. Questo vincolo prevede la determinazione di un volume attorno alla linea elettrica, che dipende dalle caratteristiche della linea, entro le quali non è possibile utilizzare il territorio per determinati usi e, più in generale, per ogni utilizzo che  comporti la permanenza della popolazione oltre le quattro ore giornaliere.

Per le abitazioni esistenti presso linee elettriche già costruite è prevista la misura strumentale, ma in questo caso i limiti dei livelli di campo magnetico da rispettare sono meno restrittivi rispetto a quanto previsto per le nuove linee elettriche o nuove aree da realizzare in prossimità di linee esistenti.

 

Salute e campi elettromagnetici - Istituto Superiore di Sanità

Relativamente al tema si ritiene utile far riferimento alle domande/risposte contenute nel sito dell'ISS alla pagina relativa alla "Salute e campi elettromagnetici".

 

Interferenze elettromagnetiche

Molto frequenti sono le segnalazioni/richieste d'intervento legate a problemi di malfunzionamento di apparecchiature elettroniche che utilizzano sistemi di comunicazione senza fili (disturbi di ricezione, malfunzionamenti dei telecomandi, degli apricancello, dei sistemi d'allarme,...).

Normalmente queste situazioni sono legate al fenomeno dell'interferenza tra i segnali elettromagnetici, e non alla presenza di campi elettromagnetici particolarmente intensi.

ARPA, nel settore delle radiazioni non ionizzanti, si occupa dell’aspetto dell’esposizione della popolazione ai campi elettrici e magnetici, mentre il tema delle interferenze è di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico e Comunicazioni.

Ulteriori informazioni sono disponibili alla pagina: Le interferenze elettromagnetiche

 

Nelle vicinanze della mia abitazione c'è una linea elettrica: a quale distanza sono rispettati i limiti di legge per il campo elettromagnetico?

Questa domanda non ha una risposta semplice, poichè la normativa italiana non prevede distanze minime dalle linee elettriche per quanto riguarda l'esposizione ai campi elettromagnetici. Il rispetto dei limiti di legge, infatti, va verificato tramite misurazioni.

per chiarire la situazione è utile fare delle considerazioni di carattere generale:

  • la normativa sull’esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici (DPCM 08.07.03) fissa diverse tipologie di limiti:
    • i limiti di esposizione del campo elettrico (5 kV/m) e del campo magnetico (100μT) come valori efficaci, per la protezione da possibili effetti a breve termine;
    • il valore di attenzione (10 μT) e l’obiettivo di qualità (3 μT) del campo magnetico,  per la protezione da possibili effetti a lungo termine connessi all’esposizione nelle aree di gioco per l’infanzia, in ambienti abitativi, in ambienti scolastici e nei luoghi adibiti a permanenza non inferiore a 4 ore giornaliere (che chiameremo luoghi tutelati).
    • Il valore di attenzione si riferisce ai luoghi tutelati esistenti nei pressi di elettrodotti esistenti; l’obiettivo di qualità si riferisce, invece, alla progettazione di nuovi elettrodotti in prossimità di luoghi tutelati esistenti o alla progettazione di nuovi luoghi tutelati nei pressi di elettrodotti esistenti ;
  • secondo gli studi internazionali sulla base dei quali la normativa è stata redatta (Raccomandazione Europea 12.07.1999 e suoi aggiornamenti) il rispetto dei limiti fissati (e quelli vigenti in Italia sono più restrittivi rispetto a quelli stabiliti dalla Raccomandazione Europea)  garantisce la salubrità dei luoghi dal punto di vista dell’esposizione ai campi elettromagnetici.

 

Nel caso di un edificio esistente (autorizzato prima del 2008)  presso una linea elettrica esistente, il limite previsto dalla normativa è 10 μT; il rispetto di tale valore deve essere accertato attraverso la misurazione del campo magnetico con una strumentazione che effettua un monitoraggio prolungato nel tempo (24 ore).

 

Per avere delle indicazioni di massima sulle distanze che certamente garantiscono il rispetto dei limiti di legge per il campo elettromagnetico prodotto dalle linee elettriche, è possibile fare riferimento alle fasce di rispetto ed alle distanze di prima approssimazione (DPA) [per la definizione di queste grandezze si rimanda al sito dell’ARPA].

Tali distanze dipendono dalle caratteristiche della linea elettrica in questione (tensione della linea, corrente trasportata, tipologia del traliccio,…) e quindi vanno calcolate caso per caso; tuttavia Arpa nel corso degli anni ha effettuato una statistica sulle DPA per le linee elettriche che è riportata nelle tabelle delle Valutazioni indicative delle DPA (mentre una descrizione più dettagliata della tipologia dei tralicci è disponibile sulla guida ENEL al calcolo delle DPA “Distanza di prima approssimazione (DPA) da linee e cabine elettriche”).

Tale distanza, misurata dai cavi, certamente garantisce il rispetto dei 3 μT (quindi ben al di sotto dei 10 μT previsti dalla legge). Tuttavia è utile ricordare che le DPA vengono calcolate facendo delle ipotesi molto cautelative, e pertanto sono sovrastimate rispetto alla reale distanza alla quale si misurano livelli di campo superiori a 3 μT.

Secondo esperienza dell’Agenzia, supportata da numerose misurazioni presso le linee elettriche della regione, valori vicini ai 10 μT si misurano solo in condizioni partiolari nei pressi degli elettrodotti più importanti.

 

Devo costruire (o ampliare) una casa nei pressi di una linea elettrica: esistono dei vincoli da rispettare?

La legge italiana sulla protezione dall'esposizione ai campi elettromagnetici stabilisce che non possano essere costruiti edifici che prevedono la permanenza superiore alle 4 ore giornaliere all’interno delle fasce di rispetto degli elettrodotti (L. 36/2001 art. 4 c. 1 lettera h; DPCM 08.07.03 art. 4; D.M. 29.05.08 “Metodologia di calcolo) .

Queste fasce sono le distanze minime dai cavi che garantiscono il rispetto dell’obiettivo di qualità pari a 3 μT  (valore fissato dalla legge per la progressiva minimizzazione dell’esposizione ai campi magnetici).

La dimensione delle fasce di rispetto dipende dalle caratteristiche della linea elettrica in questione (tensione della linea, corrente trasportata, tipologia del traliccio,…) e quindi va calcolata caso per caso. Per una prima indicazione di massima si può fare riferimento alle distanze di prima approssimazione (DPA).

La normativa, inoltre, precisa che deve essere il gestore della linea a fornire il valore delle fasce di rispetto e delle DPA.



ultimo aggiornamento: martedì 28 maggio 2019