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Le terre e rocce da scavo

La gestione delle terre e rocce da scavo come sottoprodotti

Disciplina vigente dal 22 agosto 2017 

Sulla Gazzetta Ufficiale n. 183 del 02/08/2017 è stato pubblicato il D.P.R. 120/2017 del 13/06/2017 recante la “Disciplina semplificata delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell’art. 8 del decreto legge 1 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n.16”.

Detta disposizione normativa sostituisce ed abroga tutte le precedenti normative relative alla gestione delle terre e rocce da scavo e costituisce, pertanto, l’unico riferimento normativo e tecnico in materia dalla data di entrata in vigore fissata al 22 agosto 2017.

Il regolamento si pone l’obiettivo della semplificazione della disciplina delle terre e rocce da scavo e si applica:

  1. alla gestione delle terre e rocce da scavo qualificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D.Lgs. 152/2006;
  2. alla disciplina del deposito temporaneo delle terre e rocce da scavo qualificate come rifiuti (art. 183, comma 1, lett. bb) del D.Lgs. 152/2006;
  3. all’utilizzo nel sito di produzione delle terre e rocce da scavo escluse dalla disciplina dei rifiuti (art. 185, comma 1, lett. c) del D. Lgs 152/2006;
  4. alla gestione delle terre e rocce da scavo nei siti di bonifica (Titolo V, Parte IV del D. Lgs. 152/2006)

Il D.P.R. 120/2017 è a sua volta suddiviso in 6 Titoli:

  • Titolo I) (artt. da 1 a 3) riguardante le Disposizioni generali
  • Titolo II) (artt. da 4 a 22) riguardante le Terre e rocce da scavo che soddisfano la definizione di sottoprodotto;
  • Titolo III) (art. 23) riguardante le sulle Disposizioni terre e rocce da scavo qualificate rifiuti;
  • Titolo IV) (art. 24) riguardante le Terre e rocce da scavo escluse dall’ambito di applicazione della disciplina sui rifiuti;
  • Titolo V) (artt. da 25 a 26) riguardante le Terre e rocce da scavo nei siti oggetto di bonifica;
  • Titolo VI) (artt. da 27 a 31) riguardante le Disposizioni intermedie, transitorie e finali.

Il Titolo II) è a sua volta suddiviso in quattro Capi:

  • Capo I) (artt. da 4 a 7) ove si esplicitano le Disposizioni comuni affinché le terre e rocce da scavo soddisfino la definizione di sottoprodotti;
  • Capo II) (artt. da 8 a 19) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle procedure di VIA/AIA;
  • Capo III) (artt. da 20 a 21) ove si si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di piccole dimensioni inferiori i 6000 mc di materiale scavato, indipendentemente dal fatto che detti progetti ricadano o meno fra quelli assoggettati a VIA/AIA;
  • Capo IV (art. 22) ove si esplicitano le procedure da applicarsi ai cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di VIA/AIA

In tutti i casi di cui al Titolo II) il proponente (nel caso dei Piani di utilizzo – cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato sottoposti alle procedure di VIA/AIA) o  il produttore (nel caso delle dichiarazioni per  i cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e nel caso dei piccoli cantieri) attesta il rispetto dei requisiti di cui all’articolo 4 del D.P.R. 120/2017 mediante un’autocertificazione (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. 445/2000) all’autorità competente e all’ARPA territorialmente competente rispetto al luogo di produzione.

Nel caso dei cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato (intesi in sezione) sottoposti alle procedure di VIA/AIA, il Piano di Utilizzo e la Dichiarazione devono essere presentati prima della conclusione del procedimento (art. 9, comma 1).

Nel caso delle dichiarazioni per  i cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato (intesi in sezione) non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e nel caso dei piccoli cantieri, la Dichiarazione va presentata almeno quindici giorni prima dell’inizio dei lavori di scavo (art. 21, comma 1), impiegando la modulistica di cui all’Allegato 6 del D.P.R. 120/2017.

In entrambi i casi ai sensi dell’art. 6 comma 1) del D.P.R. 120/2017 per le terre e rocce da scavo qualificate sottoprodotti il trasporto fuori dal sito è accompagnato dalla documentazione indicata all’Allegato 7, da predisporsi e conservarsi come indicato al comma 2) del medesimo articolo.

Dichiarazioni non veritiere o con incompletezze non sanabili comportano la cessazione della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto e pertanto le terre e rocce devono essere gestite come rifiuti nel rispetto della Parte IV del D.Lgs 152/06, la cui violazione è soggetta alle relative sanzioni, sia di carattere amministrativo che penale. Il dichiarante si troverebbe pertanto a movimentare rifiuti con le relative conseguenze sanzionatorie di carattere penale ed amministrativo.

Ai sensi dell’art. 7 del D.P.R. 120/2017, per qualsiasi tipologia di cantieri, il produttore o l’esecutore devono presentare la Dichiarazione di Avvenuto Utilizzo redatta secondo il modello di cui all’Allegato 8 ed inviata entro il termine di validità del Piano di Utilizzo o della Dichiarazione di cui all’art. 21. L’omessa dichiarazione di avvenuto utilizzo entro tale termine comporta la cessazione, con effetto immediato, della qualifica delle terre e rocce come sottoprodotto.

La modulistica di cui agli Allegati 6, 7 e 8 sono state rese disponibili in formato editabile sul sito di ARPA FVG.

Al fine di facilitare l’applicazione della nuova normativa ARPA FVG ha predisposto le prime FAQ rispetto alle Dichiarazioni di cui all’art. 21 (cantieri di grandi dimensioni eccedenti i 6000 mc di materiale scavato non sottoposti alle procedure di VIA/AIA e nel caso dei piccoli cantieri) a fronte del loro forte impatto sul territorio regionale.

 

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Disciplina vigente fino al 21 agosto 2017

 L’art. 41-bis del D.L. 69/2013 (“Decreto del Fare”), introdotto dalla legge di conversione n. 98/13, innova la precedente normativa di settore disponendo i requisiti e le condizioni per operare con le terre e rocce da scavo provenienti da attività di piccole dimensioni (<6.000 mc) o da attività o opere non soggette a valutazione d’impatto ambientale (VIA) o ad autorizzazione integrata ambientale (AIA).

L’attuale quadro giuridico di riferimento prevede l’applicazione delle seguenti norme:


Volumi

Tipologia di procedimento

Attività od opere non soggette a VIA o AIA

Attività od opere soggette a VIA o AIA
> 6.000 mc

   Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13

D.M. 161/12
<= 6.000 mc     

   Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13  

   Art. 41-bis D.L. 69/13 come convertito dalla L. 98/13 

 

 Per ottemperare a quanto disposto dall’art. 41-bis il proponente o il produttore deve attestare:

a) che è certa la destinazione all'utilizzo direttamente presso uno o più siti o cicli produttivi determinati;

b) che, in caso di destinazione a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti ambientali o altri utilizzi sul suolo, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell'allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, con riferimento alle caratteristiche delle matrici ambientali e alla destinazione d'uso urbanistica del sito di destinazione e i materiali non costituiscono fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee, fatti salvi i valori di fondo naturale;

c) che, in caso di destinazione ad un successivo ciclo di produzione, l'utilizzo non determina rischi per la salute né variazioni qualitative o quantitative delle emissioni rispetto al normale utilizzo delle materie prime;

d) che ai fini di cui alle lettere b) e c) non è necessario sottoporre i materiali da scavo ad alcun preventivo trattamento, fatte salve le normali pratiche industriali e di cantiere.

Le condizioni sopra riportate devono essere rese con dichiarazione all’ARPA FVG ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 445/00, precisando in particolare:

  • le quantità destinate all’utilizzo;
  • il sito di deposito;
  • i tempi previsti per l’utilizzo.

 

L’ARPA FVG, ricevuta la documentazione, esegue la verifica della completezza delle informazioni chiedendo, se del caso, l’integrazione degli elementi mancanti che dovranno essere forniti entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

La gestione delle terre e rocce in assenza di una corretta dichiarazione può costituire il presupposto per una gestione illecita di rifiuti.

 

Si evidenzia che le attività di scavo e di utilizzo devono essere autorizzate dagli enti competenti, in conformità alla vigente disciplina urbanistica e igienico-sanitaria, e che ogni modifica dei requisiti e delle condizioni presenti nella suddetta dichiarazione deve essere inviata entro 30 giorni al comune del luogo di produzione. La dichiarazione resa all’Arpa non costituisce in alcun modo autorizzazione alla realizzazione dell’opera ovvero all’esecuzione dei lavori connessi.

 

Il processo di dichiarazione dovrà in ogni caso essere coordinato con l’iter edilizio. A tal proposito, pur non previsto in norma, si suggerisce che la dichiarazione sia inviata per conoscenza anche ai comuni/autorità coinvolti.

 

 

MODULISTICA

Al fine di rendere disponibile la dichiarazione, ARPA FVG ha predisposto la modulistica necessaria.

DICHIARAZIONE DI UTILIZZO

Alla dichiarazione non va allegata documentazione integrativa (ad es. documenti progettuali, referti analitici, …) che  dovrà essere resa disponibile in fase di controllo ai sensi dell’art. 71 del DPR 445/05.

 

MATERIALI DI RIPORTO

In presenza di MATERIALI DI RIPORTO nelle terre e rocce da scavo utilizzate come sottoprodotti dovrà essere garantito che tali materiali non costituiscano fonte di contaminazione diretta o indiretta per le acque sotterranee. A tal fine il produttore o proponente dovrà valutare l’opportunità di eseguire il test di cessione secondo le metodiche di cui al D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i. E’ facoltà in ogni caso del proponente o produttore valutare se la documentazione tecnica in suo possesso (natura dei materiali, soggiacenza della falda, contesto idrogeologico, natura dei terreni nel sito di destino etc.) consenta di escludere rischi di contaminazione delle acque sotterranee.

Si rinvia alle FAQ per ulteriori dettagli a riguardo.

 

Le dichiarazioni vanno inviate alla SOS Bonifiche e rifiuti di Arpa FVG. Si raccomanda di inviare la dichiarazione presso la sede di ARPA FVG competente per territorio rispetto al sito di produzione delle terre e rocce da scavo.

 



ultimo aggiornamento: venerdì 10 aprile 2020