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Il principio del contraddittorio, in ambito giuridico, esprime la garanzia di giustizia secondo la quale nessuno può subire gli effetti di una sentenza, senza avere avuto la possibilità di essere parte del processo da cui la stessa proviene, ossia senza aver avuto la possibilità di partecipare alla formazione del provvedimento giurisdizionale. Funge da corollario al suddetto principio il diritto di difesa, poiché la partecipazione al processo si esplica nella possibilità di argomentare a favore della propria tesi.
La regolare costituzione del contraddittorio (audiatur et altera pars) è un principio fondamentale del processo civile, tributario, penale ed amministrativo, il quale è sancito dall’articolo 111 della Costituzione, secondo il quale: “... ogni processo si svolge nel contraddittorio tra le parti....”. La medesima norma, con esclusivo riferimento al processo penale, stabilisce che: “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova […].
Il principio del contraddittorio consente a ciascuna delle parti di presentare alle altre ed al giudice l’insieme dei dati ritenuti più idonei al sostegno della propria tesi, interloquendo su analoghi elementi presentati dalle altre parti. Tale concetto postula che alle parti sia riconosciuta una posizione di parità.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza del 27 dicembre 2011 n. 6843, ha affermato che viola il principio del contraddittorio procedimentale (nella specie quello previsto dall’art. 252 del D.L.gs 152/2006, concernente la perimetrazione delle aree ricadenti nel sito di bonifica di interesse nazionale) la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento amministrativo a coloro che per legge possono partecipare allo stesso.
Da ciò si evince che, nell’ambito del diritto amministrativo, il principio del contraddittorio si esplica nel diritto di partecipazione così come previsto dall’art. 9 della legge n. 241 del 1990, secondo cui: “qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento”. Il successivo articolo 10 sancisce, inoltre, i diritti riservati a coloro che hanno la facoltà di partecipare al procedimento amministrativo.
Nel procedimento penale assume notevole rilevanza il principio del contraddittorio, stante i diritti fondamentali della persona che risultano coinvolti. Nel procedimento penale deve essere rispettato sia il principio del c.d. “contraddittorio debole”, sia quello c.d. “forte”. Il primo consiste nel principio del contraddittorio nella sua accezione classica, secondo cui il giudice deve assumere la decisione avendo sentito le ragioni di ciascuna delle parti del giudizio. In altri termini, il soggetto che subirà gli effetti del provvedimento giurisdizionale, deve essere messo in grado di esporre le sue difese prima che il provvedimento stesso sia emanato. In quest’ottica tale principio assume un significato analogo a quello che esso acquista nell’ambito del procedimento amministrativo.
Il c.d. “contraddittorio forte” è un principio espresso dall’art. 111, commi 3 e 4, della Costituzione ed è relativo solo al processo penale e, nello specifico, alla fase dibattimentale in cui si acquisiscono le prove. L’art. 111, quarto comma, della Costituzione così recita: “il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella formazione della prova”. Pertanto, il contraddittorio è concepito come un metodo di conoscenza dei fatti oggetto del giudizio penale. Infatti, per valutare la genuinità e l’attendibilità di una fonte di prova, essa deve essere soggetta ad un esame basato sul metodo dialettico che si sostanza, di regola, nell’esame incrociato. A titolo esemplificativo, nel processo penale si può assistere, in fase dibattimentale, all’esame incrociato di un testimone, al quale vengono formulate delle domande ad opera di tutte le parti processuali. Lo scopo dell’esame incrociato è quello di apprendere i fatti di cui il testimone è a conoscenza e che sono rilevanti per la decisione finale.
Merita comprendere con quale significato il legislatore abbia impiegato l’espressione “in contraddittorio” nel testo normativo contenuto nel d.m. 161/2012. Il termine risulta utilizzato nelle seguenti parti del testo:
Occorre premettere che l’espressione “contraddittorio”, nel senso più lato del termine, suole fare riferimento ad un’attività dialettica di confronto che porta almeno due soggetti (persone fisiche o giuridiche) ad interloquire o a svolgere un’attività nella quale ciascuna parte fornisce il suo contributo ed espone le proprie tesi ed argomentazioni su una o più questioni.
Appare opportuno interpretare l’inciso “in contraddittorio” nell’ambito del contesto normativo nel quale il legislatore lo inserisce.
Nell’art. 5, comma 3, il legislatore richiede che l'Arpa o l’Appa, accertino, entro 45 giorni, la sussistenza dei requisiti, tenuto conto delle deduzioni eventualmente fornite dallo stesso proponente. I requisiti sono quelli di cui all’art. 4, comma 1, lett. d) dello stesso d.m. e secondo cui può considerarsi sottoprodotto “il materiale da scavo, per le modalità di utilizzo specifico di cui alla precedente lettera b), soddisfa i requisiti di qualità ambientale di cui all'Allegato 4”. Per tale accertamento, l’Arpa o l’Appa possono beneficiare della collaborazione attiva del proponente, il quale, ad esempio, potrà mettere a disposizione il materiale da scavo e la relativa eventuale documentazione di accompagnamento. Il proponente, in tal modo, esercita la facoltà di partecipazione al procedimento amministrativo così come prevista, in via generale, dalla legge n. 241 del 1990.
Tale interpretazione si può estendere anche al comma 4, dell’art. 5, e all’allegato 8 del d.m. n. 161 del 2012. L’attività prevista dal legislatore (ossia l’esecuzione del c.d. “piano di accertamento”) deve essere svolta dall'Agenzia regionale di protezione ambientale (Arpa) o dall'Agenzia provinciale di protezione ambientale (Appa) competente per territorio, tenuto conto delle deduzioni eventualmente fornite dallo stesso proponente.
Infine, con riguardo all’allegato 8, si ritiene che le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo debbano essere eseguite dall’Arpa o dall’Appa territorialmente competente in collaborazione con il proponente.
In conclusione, con l’espressione “in contraddittorio”, nell’ambito di contesti tecnici e non propriamente giuridico-processuali, si può intendere l’attività di confronto in cui ciascun soggetto interessato per legge presenta l’insieme delle informazioni, delle esigenze e dei dati che sono idonei ad orientare le scelte degli altri soggetti, nei limiti dei rispettivi doveri e facoltà, e ad attuare la normativa specifica di settore.