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Il Ruolo delle Agenzie per la protezione dell’ambiente ai sensi del D.M. 161/2012

Il decreto attribuisce ad ARPA le seguenti funzioni:

  • Art. 5, comma 3: La procedura ordinaria individua nell’agenzia, solo su richiesta motivata dell’autorità competente, l’ente competente per la verifica della sussistenza dei requisiti di qualità ambientale previsti dall’art. 4, comma 1, lett. d). In particolare l’ARPA deve garantire che le sostanze inquinanti all’interno dei materiali di scavo sia inferiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica, o ai valori di fondo naturali (Allegato 4 Procedure di caratterizzazione chimico-fisiche e accertamento delle qualità ambientali). L’attività di ARPA si potrà svolgere in contradditorio con il proponente ed a spese di quest’ultimo sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.
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  • Art. 5, comma 4: in presenza di superamento delle Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B Tabella 1, allegato 5 al Titolo V parte IV del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. è fatta salva la possibilità che tali superamenti siano riconducibili a valori di fondo naturale. In questi casi, fermo restano l’obbligo di segnalazione all’autorità competente, il proponente può presentare un  piano di accertamento in contradditorio con ARPA. Le spese saranno a carico del proponente sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.
  • Art. 5, comma 5: in siti oggetto di interventi di bonifica rientranti nel campo di applicazione del titolo V Parta quarta del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. ovvero di ripristino ambientale rientranti nel campo di applicazione del titolo II Parte VI del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii..  l’Agenzia, su richiesta del proponente,  comunica allo stesso se per i materiali da scavo, ivi compresi i materiali da riporto, i valori riscontrati per tutti gli elementi e i composti di cui alla Tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, non superano le Concentrazioni Soglia di Contaminazione di cui alle colonne A e B della medesima Tabella 1 sopra indicata, con riferimento alla specifica destinazione d’uso urbanistica del sito di destinazione indicata dal Piano  di Utilizzo. Le spese saranno a carico del proponente sulla base del tariffario nazionale ed, in mancanza di questo, sulla base di quello della singola agenzia regionale.
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  •  Allegato 3 (normale pratica industriale): Nel caso in cui il proponente ricorra alla stabilizzazione a calce, cemento o altra forma idoneamente sperimentata per conferire ai materiali da scavo le caratteristiche geotecniche necessarie per il loro utilizzo, anche in termini di umidità, esso dovrà preventivamente concordare le modalità di utilizzo con l’ARPA in fase di redazione del Piano di utilizzo.
  • Allegato 8 (Procedure di campionamento in fase esecutiva e per i controlli e le ispezioni) - Parte B: verifiche per i controlli e le ispezioni: Le attività di campionamento per i controlli e le ispezioni della corretta attuazione del Piano di Utilizzo sono eseguiti dall’ARPA direttamente sull’area di destinazione finale del materiale da scavo.


ultimo aggiornamento: martedì 17 settembre 2013