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sei in:  home page » rifiuti » D.M. 10 agosto 2012, n. 161 Stampa

Definizioni di cui all’Art. 1 del D.M. 161/2012

 

  • opera: il risultato di un insieme di lavori di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, che di per sé esplichi una funzione economica o tecnica ai sensi dell’art. 3, comma 8, del D.Lgs.  163/06, e ss.mm.ii..
  • materiali da scavo: il suolo o sottosuolo, con eventuali presenze di riporto, derivanti dalla realizzazione di un’opera
  • riporto: orizzonte stratigrafico costituito da una miscela eterogenea di materiali di origine antropica e suolo/sottosuolo come definito nell’allegato 9 (Materiali di riporto di origine antropica del Regolamento “161”
  • materiale inerte di origine antropica: i materiali di cui all’Allegato 9. Le tipologie che si riscontrano più comunemente sono riportate in Allegato 9 dove si specifica che “sono indicativamente  identificabili con le seguenti tipologie di materiali: materiali litoidi, pietrisco tolto d’opera, calcestruzzi, laterizi, prodotti ceramici, intonaci”
  • suolo/sottosuolo: il suolo è la parte più superficiale della crosta terrestre distinguibile, per caratteristiche chimico-fisiche e contenuto di sostanze organiche, dal sottostante sottosuolo
  • autorità competente: è l’autorità che autorizza la realizzazione dell’opera e, nel caso di opere soggette a valutazione ambientale o ad autorizzazione integrata ambientale, è l’autorità competente di cui all’art. 5, comma 1, lettera p) , del D.Lgs.  n. 152/06 e ss.mm.ii..
  • caratterizzazione ambientale dei materiali di scavo: attività svolta per accertare la sussistenza dei requisiti di qualità ambientale dei materiali da scavo in conformità a quanto stabilito dagli Allegati 1 e 2
  • Piano di Utilizzo: il piano di cui all’articolo 5 del Regolamento “161”
  • ambito territoriale con fondo naturale: porzione di territorio geograficamente individuabile in cui può essere dimostrato per il suolo/sottosuolo che un valore superiore alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC) di cui alle colonne A e B della tabella 1 dell’allegato 5, alla parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni sia ascrivibile a fenomeni naturali legati alla specifica pedogenesi del territorio stesso, alle sue caratteristiche litologiche e alle condizioni chimico-fisiche presenti
  • sito: area o porzione di territorio geograficamente definita e determinata, intesa nelle sue componenti ambientali (suolo, sottosuolo e acque sotterranee, ivi incluso l’eventuale riporto) dove avviene lo scavo o l’utilizzo del materiale
  • sito di produzione: uno o più siti perimetrati in cui è generato il materiale da scavo
  • sito di destinazione: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo, in cui il materiale da scavo è utilizzato
  • sito di deposito intermedio: il sito, diverso dal sito di produzione, come risultante dal Piano di Utilizzo di cui alla lettera h) del presente articolo, in cui il materiale da scavo è temporaneamente depositato in attesa del suo trasferimento al sito di destinazione
  • normale pratica industriale: le operazioni definite ed elencate, in via esemplificativa, nell’All. 3
  • proponente: il soggetto che presenta il Piano di Utilizzo
  • esecutore: il soggetto che attua il Piano di Utilizzo

 



ultimo aggiornamento: mercoledì 29 maggio 2013