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Normativa

 

Abitazioni

Con l'entrata in vigore del D. Lgs. 101/2020 é diventata effettiva anche in Italia la “Direttiva 2013/59/Euratom”.

Per quanto riguarda le abitazioni esistenti è stato fissato un livello di riferimento pari a 300 Bq/m3 (inteso come concentrazione media annua). Dal 31/12/2024 il livello di riferimento, per le nuove abitazioni, scenderà a 200 Bq/m3.

A seguito dei risultati dei numerosi studi epidemiologici effettuati negli ultimi 20 anni e della conseguente rivalutazione del rischio di tumore polmonare associato all'esposizione al radon nelle abitazioni, nel 2009 l'Oms ha pubblicato il rapporto "WHO Handbook on Indoor Radon: A Public Health Perspective", nel quale si raccomanda che i Paesi adottino possibilmente un livello di riferimento di 100 Bq/m3 o comunque non superiore a 300 Bq/m3.

 

Luoghi di lavoro

La legge che regola le concentrazioni di radon indoor negli ambienti lavorativi è il D. Lgs. 101/2020 che recepisce la “Direttiva 2013/59/Euratom”.

Per quanto riguarda gli ambienti di lavoro, in particolare, sono introdotte importanti modifiche rispetto al quadro normativo precedente: “specifici luoghi di lavoro” saranno individuati nell’ambito di quanto previsto nel Piano nazionale d’azione per il radon.

Qualora si ravvisi un superamento dei livelli di riferimento (300 Bq/m3), la norma prevede l’adozione di misure correttive per la riduzione della concentrazione di radon.

 

 

Scuole

ARPA FVG ha monitorato tutte le scuole di ogni ordine e grado della regione. Laddove vengano evidenziate criticità, si fa riferimento al D. Lgs. 101/2020 che recepisce la “Direttiva 2013/59/Euratom”.

I valori rilevati non devono superare il livello di riferimento di 300 Bq/m3.

 

Nidi d'infanzia

ARPA FVG ha monitorato tutti gli asili nido della regione.

Il “Regolamento recante requisiti e modalità per la realizzazione, l’organizzazione, il funzionamento e la vigilanza nonché modalità per la concessione dell’autorizzazione al funzionamento dei nidi d’infanzia ai sensi della legge regionale 18 agosto 2005, n. 20, art 13, c. 2, lett a) e d)” stabilisce che negli edificio adibiti ad asilo nido non siano presenti “concentrazioni di gas radon superiori a quelle raccomandate dall’Unione Europea per gli edifici ad uso abitativo”.

I valori rilevati non devono quindi superare il livello di riferimento di 300 Bq/m3.



ultimo aggiornamento: venerdì 12 febbraio 2021