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Ecolabel UE

L’Ecolabel UE è il marchio europeo ufficiale di qualità ecologica. 

Nato nel 1992 col Regolamento n. 880/92 CEE e attualmente disciplinato dal Regolamento CE n° 66/2010, l’Ecolabel UE rappresenta il tentativo dell’Unione Europea di porre un freno al proliferare incontrollato di etichette ecologiche nazionali, regionali o di comparto, e di identificare con un unico simbolo, il fiore, i prodotti d’uso comune fabbricati nel rispetto di precisi criteri ambientali concordati tra tutti i paesi membri dell’Unione. 
Ecolabel UE è un’etichetta di Tipo I ai sensi della norma ISO 14024, cioè un marchio che prevede una verifica delle asserzioni ambientali effettuata da una terza parte, sulla base di una serie di criteri relativi all’impatto ambientale di un prodotto/servizio lungo tutto il suo ciclo di vita. 

Fra le categorie di prodotti inclusi dalla Commissione Europea possiamo citare: carta (tessuto e da copia), detersivi (multiuso per superfici, a mano per piatti, per lavastoviglie, per lavatrice), ammendanti, prodotti tessili, lubrificanti, prodotti cosmetici e per la cura degli animali, materassi, calzature, pitture e vernici, servizi di ricezione turistica, servizi di pulizia ecc.

Sul sito dell'ISPRA è possibile consultare le modalità di trasmissione della domanda, i costi e le tempistiche per l'ottenimento e il database sempre aggiornato dei prodotti e dei servizi che hanno ottenuto il marchio Ecolabel UE in Italia.

L'Ecolabel UE delle strutture ricettive rappresenta una percentuale importante del totale dei prodotti Ecolabel UE in Italia. Maggiori informazioni sull'Ecolabel UE del settore turismo sono disponibili alla pagina seguente.

 

Quali prodotti possono fregiarsi del marchio

L’adesione al Regolamento CE n° 66/2010 è assolutamente volontaria ed è riservata a categorie di prodotti (beni o servizi) stabiliti di volta in volta dalla Commissione Europea. Per essere incluso nel sistema una categoria di prodotti deve soddisfare le seguenti condizioni:

1.Deve includere beni di largo consumo (ovvero deve rappresentare un volume di vendite o scambi significativo a livello di mercato);

2.Deve comportare, almeno in una fase del ciclo di vita, impatti ambientali significativi;

3.Deve presentare un significativo potenziale di miglioramento, dal punto di vista ambientale, rispetto ad altri prodotti simili; deve esserci, cioè, confrontabilità.

Per sapere quali aziende hanno un marchio Ecolabel UE e per quali prodotti, è sufficiente entrare sul sito ECAT che è il registro europeo on-line contenente tutti i prodotti ed i servizi certificati Ecolabel UE in Europa, aggiornato periodicamente.

Il Regolamento 66/2010/CE non si applica agli alimenti, né ai medicinali per uso umano, né ai medicinali per uso veterinario, nonchè ai dispositivi medici di qualsiasi tipo (da art. 2, Reg. CE n. 66/2010).

Il regolamento Europeo, in particolare l’art. 9 del regolamento n. 880/92/CEE, prevede che ogni stato designi un proprio organismo competente all’assegnazione del marchio, che nel caso italiano è rappresentato dal Comitato per l'Ecolabel e l'Ecoaudit, istituito presso il Ministero dell'ambiente attraverso il D.M. 2 agosto 1995 n. 413.

 

Modalità e costi per ottenere l'assegnazione del marchio

Il percorso che porta un imprenditore ad ottenere il marchio europeo di qualità ecologica si sviluppa in vari fasi, accuratamente descritte nel sito ISPRA alla pagina dedicata alla concessione di licenza d'uso del marchio Ecolabel UE:

  • Preparazione: è la fase preliminare alla richiesta di ottenimento del marchio, durante la quale l’imprenditore è chiamato a verificare la conformità del proprio prodotto/servizio ai criteri stabiliti per la propria categoria di prodotto/servizio.
  • Richiesta ed esame: accertatosi dell’idoneità del prodotto/servizio, il richiedente deve effettuare una pre-registrazione sul registro europeo ECAT, e, contestualmente, deve inviare all’organismo competente italiano, la domanda di concessione della licenza del marchio allegandovi la documentazione richiesta. L’organismo competente, il Comitato Ecolabel Ecoaudit inoltra la documentazione all’ISPRA, incaricata di svolgere l’istruttoria tecnico-amministrativa. La guida per una corretta compilazione e la documentazione completa è scaricabile da ISPRA a questo link. Entro 60 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta di concessione del marchio Ecolabel UE, il supporto ISPRA verifica: i requisiti del richiedente, se la documentazione presentata è completa, se i prodotti/servizi rispettano i criteri per l’assegnazione del marchio Ecolabel UEed effettua l’eventuale verifica ispettiva. A conclusione dell’istruttoria tecnico amministrativa ISPRA redige una relazione che invia alla Sezione Ecolabel per le deliberazioni conseguenti.
  • Assegnazione dell’Ecolabel UE o rinnovo del contratto: entro trenta giorni dal ricevimento della relazione di istruttoria, la Sezione Ecolabel del Comitato Ecolabel Ecoaudit assume una decisione in merito alla domanda del richiedente. Se l’istruttoria ha dato esito positivo la Sezione assegna al prodotto/servizio, previa sottoscrizione di un apposito contratto e registrazione dello stesso da parte della Commissione Europea, la licenza per l’utilizzo del marchio. La licenza è accompagnata da uno specifico numero a 3 campi: XX/YY/ZZ; il primo campo identifica lo Stato Membro – IT nel caso dell’Italia, il secondo il codice del gruppo prodotti - 25 nel caso del servizio turistico - e il terzo il numero progressivo di licenza rilasciato per quella specifica categoria, con validità su tutto il territorio europeo. Il nominativo della struttura viene dunque inserito nel registro comunitario dei prodotti/servizi Ecolabel UE.

Il tempo massimo per ottenere il contratto d’uso del marchio è quindi 3 mesi dalla data di presentazione della domanda.

I costi da sostenere per l’ottenimento e il mantenimento dell’ecolabel da parte delle strutture ricettive si dividono in tre categorie:

  • Spese iniziali: variabili da caso a caso, sono le spese sostenute dal richiedente per conformarsi ai criteri richiesti e per produrre il fascicolo.
  • Spese d’istruttoria: sono da effettuare al momento della presentazione della domanda di concessione del marchio e variano a seconda della grandezza della struttura. Sono previste riduzioni del 30% nel caso di richiedenti già in possesso della registrazione EMAS e del 15% per richiedenti che hanno già ottenuto la certificazione ISO 14001. 
  • Diritti annuali: corrispondono allo 0.10% del fatturato annuo (a partire dal 01/01/2015). Sono previste agevolazioni per le microimprese.
 

I criteri ambientali del marchio

Per ogni categoria di prodotti la Commissione Europea stabilisce una serie di criteri di “eccellenza ambientale” che devono essere rispettati per poter ottenere l’Ecolabel UE; tali criteri hanno validità temporanea (3-5 anni) e vengono individuati sulla base del LCA (analisi del ciclo di vita) tenendo conto della durata della vita media dei prodotti, della loro riutilizzabilità/riciclabilità e della riduzione degli imballaggi e del loro contenuto di materiale riciclato.

In generale le scelte tendono a minimizzare gli impatti derivanti dal consumo e dagli sprechi di risorse naturali e di materie prime, dalle emissioni in acqua, aria e suolo, dalla produzione di rifiuti e dall’inquinamento acustico.

Altra caratteristica fondamentale di Ecolabel UE è quella di avere l’ambizione di valutare l’intero ciclo di vita dei prodotti, attraverso la valutazione dei fornitori, l’ecodesign l’attenzione alla facilità di riparare il bene, o di smaltirlo correttamente recuperando materiali e/o energia.

I criteri Ecolabel UE sono inoltre stabiliti a livello europeo con un’ampia partecipazione di parti interessate tra cui, oltre alle associazioni di categoria, anche le associazioni europee di consumatori e ambientaliste, dato che prendendo in considerazione anche aspetti importanti inerenti la salute e la sicurezza dei consumatori. Riguardano inoltre, ove pertinente, i principali aspetti sociali ed etici dei processi produttivi.

Sul sito ISPRA sono scaricabili i documenti relativi ai vari set di criteri attualmente in vigore per le differenti categorie produttive/di servizio.

 

I vantaggi del marchio

Dal punto di vista dell'imprenditore, il principale vantaggio è rappresentato dall’aumento di visibilità sul mercato e dall’allargamento del target clienti. 
L’Ecolabel UE costituisce infatti un elemento distintivo, sinonimo di qualità ambientale e prestazionale, riconosciuto su tutto il territorio europeo, affidabile in quanto verificato da terza parte indipendente. 
L’ Ecolabel UE garantisce inoltre all’azienda un accesso semplificato a strumenti per la sostenibilità ambientale come quello del GPP (acquisti verdi per la pubblica amministrazione).
Non bisogna però dimenticare che l'adozione di Ecolabel UE permette anche un controllo più accurato dei propri costi di gestione, contribuendo ad una reale diminuzione degli stessi nel tempo, talvolta a fronte di qualche investimento tecnologico in più. 

Dal punto di vista dei consumatori, scegliendo il marchio Ecolabel UE si scelgono prodotti che hanno un’elevata qualità ecologica, sono certificati da organismi indipendenti (organismi competenti nazionali) e sono riconosciuti a livello europeo. Con tale scelta i consumatori contribuiscono inoltre ad indirizzare produttori e distributori verso tali prodotti e servizi e quindi verso un maggiore rispetto dell’ambiente.

 

Ecolabel UE in Friuli Venezia Giulia

Attualmente non vi sono organizzazioni in Friuli Venezia Giulia che possano fregiarsi del marchio Ecolabel UE per Prodotti/Servizi. 
Le 5 strutture di ricezione turistica che avevano aderito allo schema negli anni scorsi non hanno purtroppo effettuato il rinnovo dell'attestazione reso necessario dall'introduzione dei nuovi criteri Ecolabel UE emanati nel 2017 (decisione 2017/175). resta però la testimonainza del loro impegno e passione  nei 3 video che La Cappella Underground, in collaborazione con LaREA di ARPA FVG hanno realizzato sulla loro realtà, visionabili alla sezione video.  



ultimo aggiornamento: lunedì 10 gennaio 2022