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Le norme di riferimento per l’installazione e la modifica degli impianti fissi di telecomunicazione per la telefonia mobile sono molto precise e rigorose e si applicano anche al 5G.
La principale norma italiana è la Legge n. 36/2001 “Legge quadro sulla protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici”, che ha la finalità di assicurare la tutela della salute dei lavoratori, delle lavoratrici e della popolazione dagli effetti dell’esposizione a determinati livelli di campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici.
Tale norma in particolare riporta che sono stabiliti dallo Stato, in considerazione del preminente interesse nazionale alla definizione di criteri unitari e di normative omogenee:
Il DPCM 08.07.2003 “Fissazione dei limiti di esposizione, dei valori di attenzione e degli obiettivi di qualità per la protezione della popolazione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici generati a frequenze comprese tra 100 kHz e 300 GHz” stabilisce che le tecniche di misurazione e di rilevamento da adottare sono quelle indicate nella norma CEI 211-7 e successive modifiche e definisce:
Il valore di attenzione e l’obiettivo di qualità sono pari a 6 V/m e non sono associati a rischi sanitari correlabili ad esposizioni a lungo termine. Il limite di esposizione varia in funzione della frequenza del campo elettromagnetico da un minimo di 20 V/m a un massimo di 60 V/m (vedi tabella).
Riferimenti normativi | Intensità di campo elettrico E (V/m) | |||
da 0.1 MHz a 3 MHz |
da 3 MHz a 3 GHz |
da 3 GHz a 300 GHz |
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DPCM 08.07.2008 L.n. 221/2012 del 17.12.2012 |
Limite di esposizione | 60 | 20 | 40 |
Valore di attenzione | 6 | |||
Obiettivo di qualità | 6 |
I limiti nazionali impongono, rispetto ai valori europei, forti restrizioni ai gestori degli impianti di telefonia mobile. Ciò riguarda attualmente la diffusione della tecnologia 5G, poiché l’installazione dei nuovi impianti avviene in una situazione di quasi saturazione dello “spazio radioelettrico”. Si è aperto quindi un confronto tra i gestori, che ritengono il valore di attenzione e di obiettivo di qualità troppo bassi, e chi vuole mantenere gli attuali limiti estremamente cautelativi. A tale proposito, le Agenzie per l’ambiente operanti in Italia ritengono che, senza entrare in considerazioni di tipo sanitario, la realizzazione del 5G possa avvenire anche con il mantenimento degli attuali limiti di legge, attraverso la definizione di criteri progettuali efficienti, come, ad esempio, il corretto dimensionamento e posizionamento degli impianti sul territorio.
Inoltre il Decreto Legislativo n. 259/03 stabilisce (art. 87 e art. 87 bis) che per l’installazione e la modifica degli impianti di telecomunicazione è necessario il parere preventivo di Arpa che verifichi la compatibilità del progetto con i limiti sopra riportati. Ciò significa che già prima dell’installazione le Agenzie per l’ambiente sono tenute a verificare il rispetto dei limiti di legge.
Tale valutazione in Friuli Venezia Giulia viene effettuata con delle modalità particolarmente stringenti e prevede la verifica dei livelli di campo nelle aree accessibili e su tutti gli edifici (rif. Legge Regionale 3/2011 art. 18 e art.19); le procedure per la valutazione preventiva sono contenute nell’Allegato n. 5 del Regolamento approvato con D.P.Reg. n. 094/Pres del 19/04/2005.
Ulteriori riferimenti normativi sono consultabili a questa pagina.