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Il nuovo modello MUD - compilazione scheda MAT

10/04/2014

A seguito di richieste pervenute relative alla compilazione della scheda MAT (relativa ai materiali secondari prodotti ai sensi dell’articolo 184-ter del D.Lgs. 152/2006) presente nel modello MUD approvato con DPCM 12/12/2013, si allegano i seguenti indirizzi per l’elaborazione dei quantitativi da riportare nella dichiarazione ambientale.

 

“La compilazione della sezione “Materiali” deve essere effettuata sulla base di quanto previsto dall’art 184- ter che individua i criteri per la cessazione della qualifica di rifiuto. L’art. 184-ter al comma 3 stabilisce, in particolare, che “Nelle more dell'adozione di uno o più decreti di cui al comma 2, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui ai decreti del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 5 febbraio 1998, 12 giugno 2002, n. 161, e 17 novembre 2005, n. 269 e l'articolo 9-bis, lettera a) e b), del decreto-legge 6 novembre 2008, n. 172, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 210. La circolare del Ministero dell'ambiente 28 giugno 1999, prot. n 3402/V/MIN si applica fino a sei mesi dall'entrata in vigore della presente disposizione.”

Per quanto riguarda quindi i criteri individuati al livello europeo, i regolamenti stabiliscono che il materiale cessa di essere rifiuto all’atto della cessione dal produttore ad un altro detentore che avviene con la vendita del materiale.

La sezione MAT dovrà esser compilata in tal caso con le quantità di materiale venduto. Per quanto riguarda la MPS prodotta ai sensi della previgente normativa, una analisi più approfondita della disciplina sul recupero agevolato evidenzia che la stessa trova applicazione quando il recupero si può definire “oggettivo e effettivo”.

A tal riguardo l’art. 3 comma 3 del DM 5/2/98  chiarisce che “Restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materia prime e le materie prime secondarie ottenute dalla attività di recupero che non vengono destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione” anche in tal caso, quindi, la dichiarazione nella sezione MAT può avvenire solo a seguito della destinazione di tali materiali, ovvero in presenza di un contratto di vendita.”