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La pianificazione regionale in materia di rifiuti

Al fine di raggiungere gli obiettivi di riduzione della produzione dei rifiuti, la Comunità Europea, nel sesto programma di azione in materia di ambiente (Gazzetta ufficiale L 242 del 10.9.2002), considera la pianificazione uno dei principali strumenti operativi.

Le Regioni, ai sensi dell’articolo 199 D.lgs. 152/06, pianificano la gestione dei rifiuti attraverso la redazione dei Piani regionali, predispongono l'analisi della produzione e gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato ed individuano le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale delle diverse operazioni di gestione dei rifiuti in sintonia con gli obiettivi e le disposizioni della Parte quarta del presente decreto.

Alle Province (art. 197 D.lgs. 152/06) competono, in linea generale, le funzioni amministrative concernenti la programmazione ed organizzazione del recupero e dello smaltimento dei rifiuti a livello provinciale. In particolare, in Friuli Venezia Giulia, la Legge regionale n. 30 del 1987 e s.m.i, attribuisce a questi Enti il compito di predisporre ed adottare i Programmi attuativi dei Piani regionali .


A livello locale, infine, i singoli Comuni concorrono (art 198 D.lgs. 152/06) a disciplinare la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati con appositi regolamenti nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, efficacia ed economicità.



ultimo aggiornamento: lunedì 25 marzo 2013