Questo sito è in fase di dismissione. Consultare il nuovo sito www.arpa.fvg.it
La Legge Regionale n. 30 del 28 dicembre 2007 (così come modificato dalll'art.134 della L. R. n. 17 del 21 ottobre 2010) all'art, 3 stabilisce che, ai fini dell'attestazione del raggiungimento della raccolta differenziata, spetta alla Sezione Regionale del Catasto dei Rifiuti la validazione dei dati.
Al fine di consentire una contabilizzazione uniforme della percentuale di raccolta differenziata e di certificare i risultati conseguiti sul territorio regionale in data 30 settembre 2013 la Regione FVG, con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013 n. 0186/Pres., ha approvato il metodo di calcolo per la raccolta differenziata.
Il metodo di calcolo è stato poi aggiornato con decreto del Presidente della Regione 09 marzo 2016 n. 047/Pres. (Allegato 1 e Allegato 2) definendo il metodo di calcolo per la stima del rifiuto autocompostato.
La procedura di calcolo proposta tiene conto della definizione di raccolta differenziata introdotta dalla direttiva 2008/98/CE e recepita a livello nazionale nel testo unico ambientale con il decreto legislativo 205/2010.
La percentuale di rifiuti raccolti in maniera differenziata viene calcolata come rapporto tra la sommatoria delle diverse frazioni di raccolta differenziata avviate a recupero (RD) e la quantità di rifiuti urbani complessivamente prodotti (RU), ovvero:
%RD = (RD/RU) x 100
Sono conteggiati nella Raccolta Differenziata (RD) i rifiuti appartenenti alle seguenti frazioni merceologiche:
Inoltre, qualora vengano rispettate le indicazioni della D.G.R. n° 177/2012, rientrano anche:
Non sono computati nella frazione della raccolta differenziata le frazioni di rifiuti differenziati che sono inviati a smaltimento.
Fanno parte dei rifiuti urbani indifferenziati (RI):