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Il D.Lgs 116/2008, recependo le Direttive Comunitarie che prevedono l’accesso alle informazioni ambientali e la partecipazione del pubblico all’elaborazione di piani e programmi in materia ambientale, contiene disposizioni precise sulle informazioni che devono essere fornite al pubblico in merito alla qualità delle acque di balneazione.
La pubblicazione del Decreto attuativo (S.O. n.97, G.U. n. 119 del 24/05/2010) rende applicabile, a partire dalla stagione balneare 2010, la normativa del D.Lgs 116/2008 e successive modifiche (DM 19 aprile 2018).
La normativa prevede l’informazione al pubblico relativamente a :
Tutte le autorità coinvolte in materia, Ministero della Salute, Regione, ARPA e Comuni, ciascuno per propria competenza, assicurano al pubblico la possibilità di partecipare attivamente anche alla definizione o revisione degli elenchi delle acque di balneazione attraverso suggerimenti, osservazioni o reclami.
Il Ministero della Salute fornisce le informazioni al pubblico attraverso l’attivazione del sito internet www.portaleacque.salute.gov.it/PortaleAcquePubblico nel quale sono riportati, georeferenziati, i dati sulla qualità delle acque di balneazione trasmessi dalle Regioni.
I Comuni, ai sensi dell’art.15 del D.Lgs 116/08, hanno un ruolo primario per quanto riguarda l’informazione al pubblico e, pertanto, devono mettere a disposizione, con tempestività, durante la stagione balneare, in punti facilmente accessibili e nelle immediate vicinanze di ciascuna acqua di balneazione (percorsi pedonali di accesso alla spiaggia e mare, eventuale punto di informazione o ufficio turistico della spiaggia, accesso allo stabilimento balneare, ecc.), le seguenti informazioni: