Questo sito è in fase di dismissione. Consultare il nuovo sito www.arpa.fvg.it

sei in:  home page » acqua » balneazione » normativa Stampa

Normativa

 

Europea

Direttiva 2006/7/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 febbraio 2006.

Tale direttiva entra in vigore il 24 marzo 2006 e abroga la precedente Direttiva 76/160/CEE in merito alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

Dal 2010 i monitoraggi subiscono svariati cambiamenti e innovazioni in ragione dell'aggiornamento legislativo.

 

Nazionale

Decreto Ministeriale del 19 aprile 2018  che modifica il precedente DM del 30 marzo 2010, in particolare vengono abrogati gli Allegati B- Cianobatteri e C- Linee Guida- Gestione el rischio associato alle fioriture di Ostreopsis ovata nelle coste italiane, vengono inoltre modificati gli Art. 3 e 6 come segue:

  • nell’Art. 3, del  DM 19 aprile 2018, vengono proposte le seguenti linee guida aggiornate e pubblicate dall’Istituto Superiore di Sanità: 

a) «Ostreopsis cf ovata: linee guida per la gestione delle fioriture negli ambienti marino costieri in relazione a balneazione e altre attivita' ricreative», pubblicate dall'Istituto superiore di sanita' nel rapporto Istisan n. 14/19 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web www.iss.it;

b) i criteri individuati nelle linee guida «Cianobatteri: linee guida per la gestione delle fioriture di cianobatteri nelle acque di balneazione», pubblicate dall'Istituto superiore di sanita'

nel rapporto Istisan n. 14/20 e successivi aggiornamenti, consultabili sul sito web http://www.iss.it

c) i protocolli operativi realizzati dall'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale in collaborazione con le Agenzie regionali protezione ambientale consultabili sul silo web http://www.isprambiente.it »;

  • nell'Art. 6 vengono individuate le seguenti nuove disposizioni:

1) Le Regioni e le Province autonome trasmettono per via telematica le informazioni di cui all'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, tramite una specifica funzionalita' del Portale Acque del Ministero della Salute. 

2) L'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale, ogni anno, prima dell'inizio della stagione balneare, aggiorna le codifiche dei distretti idrografici, delle sotto-unita' dove esistenti, delle specifiche aree protette, nonche' dei corpi idrici associati all 'elenco delle acque di balneazione e della relativa anagrafica di cui alla tabella 1 dell'allegato F, tramite una specifica funzionalita' del Portale Acque del Ministero della Salute.

3) Il Ministero della salute, in attuazione di quanto previsto all'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, garantisce al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare l'accesso ai dati disponibili sul Portale Acque del Ministero della Salute relativi ai profili delle acque di balneazione di cui all'allegato E, nonche' alle informazioni sulla stagione balneare di cui alla tabella 2 dell'allegato F.

4) Ai sensi dell'art. 15 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 116, i Comuni trasmettono per via telematica i provvedimenti di divieto e di revoca del divieto di balneazione non appena ricevuta la comunicazione dalle strutture tecniche preposte al campionamento e alle analisi, tramite una specifica funzionalita' del Portale Acque del Ministero della salute, secondo le modalita' operative definite con provvedimento congiunto della direzione generale della prevenzione sanitaria e della direzione generale della digitalizzazione, del sistema informativo sanitario e della statistica del Ministero della salute da pubblicare sul sito istituzionale del predetto Ministero.


Decreto Ministeriale del 30 marzo 2010 (G.U. del 24 maggio 2010 S.O. 97)


D.Lgs 30 maggio 2008 n. 116 recepisce la Direttiva 2006/7/CE ed è reso applicabile dalla emanazione del successivo Decreto Ministeriale del 30 marzo 2010 (G.U. del 24 maggio 2010 S.O. 97)

ASPETTI INNOVATIVI

Diversi sono gli aggiornamenti introdotti dalla nuova normativa, rispetto alla precedente (D.P.R. 470/82), in particolare:

  • la determinazione di soli 2 parametri microbiologici: Escherichia coli ed Enterococchi intestinali;

 

  • la frequenza di campionamento mensile nell’arco della stagione balneare secondo un calendario prestabilito;

 

  • il campionamento effettuato non oltre i 4 giorni successivi la data stabilita;

 

  • il punto di monitoraggio fissato all’interno di ciascuna acqua di balneazione dove si prevede ci sia “il più elevato rischio di inquinamento o maggior flusso di bagnanti”;

 

  • la definizione dei profili delle acque di balneazione (entro primavera 2011);

 

  • la classificazione delle acque sulla base degli esiti di quattro anni di monitoraggio, secondo la scala di qualità: “scarsa, sufficiente, buona e eccellente” (a regime entro il 2015);

 

  • la regolamentazione degli episodi caratterizzati da “inquinamento di breve durata” o da “situazioni anomale”;

 

  • informazioni al pubblico;

 

 



ultimo aggiornamento: venerdì 07 settembre 2018