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Riferimenti per la definizione dello stato di qualità

Il comma 2 dell’art. 4 del D.Lgs. 30/09 (Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee) non lega il buono stato di qualità ad una regola rigida, ma pone una serie di criteri alternativi, demandando all’autorità competente per il piano di gestione ed il piano di tutela l’indicazione del metodo seguito per la valutazione finale.

Testualmente: “Articolo 4 - Procedura di valutazione dello stato chimico delle acque sotterranee 1. […] 2. Un corpo o un gruppo di corpi idrici sotterranei sono considerati in buono stato chimico quando ricorra una delle seguenti condizioni:

a)      sono rispettate le condizioni riportate all'allegato 3, Parte A, tabella 1;

b)      sono rispettati, per ciascuna sostanza controllata, gli standard di qualità ed i valori soglia di cui all'allegato 3, Parte A, tabelle 2 e 3, in ognuno dei siti individuati per il monitoraggio del corpo idrico sotterraneo o dei gruppi di corpi idrici sotterranei;

c)       lo standard di qualità delle acque sotterranee o il valore soglia è superato in uno o più siti di monitoraggio, che comunque rappresentino non oltre il 20 per cento dell'area totale o del volume del corpo idrico, per una o più sostanze ed un'appropriata indagine svolta in conformità all'allegato 5 conferma che:

1) sulla scorta della valutazione di cui all'allegato 5, punto 3, non si ritiene che le concentrazioni di inquinanti che superano gli standard di qualità o i valori soglia delle acque sotterranee definiti rappresentino un rischio ambientale significativo, tenendo conto dell'estensione del corpo idrico sotterraneo interessato;

2) le altre condizioni per la valutazione del buono stato chimico delle acque sotterranee riportate all'allegato 3, Parte A, Tabella 1, sono soddisfatte in conformità al punto 4 dell'allegato 5;
3) i corpi idrici sotterranei utilizzati o che saranno utilizzati per l'estrazione di acque destinate al consumo umano, che forniscono in media oltre 10 m3/giorno o servono più di 50 persone, sono assoggettati ad una protezione tale che impedisca il peggioramento della loro qualità o un aumento del livello di trattamento per la potabilizzazione necessaria a garantire i requisiti di qualità di cui al decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31;

4) la capacità del corpo idrico sotterraneo o di ogni singolo corpo del gruppo di corpi idrici sotterranei di sostenere gli usi umani non è stata danneggiata in maniera significativa dall'inquinamento.”

Oltre a quanto sopra riportato, per la definizione dello stato di qualità dei Corpi idrici sotterranei al dicembre 2015, ovvero in ottemperanza alla valutazione sul Piano di gestione sessennale (2009-2014), ci si è basati su quanto intanto redatto dal GdL ISPRA (Guida 116/14) [1] e sulle indicazioni da parte della Regione FVG.

Premettendo che per la valutazione e l’espressione dei risultati analitici si è tenuto conto di quanto presente nell’allegato 1 (D.Lgs. 152/06, P.III, ALL.1 Parte B), è stato fornito dalla Direzione Ambiente della Regione FVG un criterio decisionale per la valutazione dei risultati analitici sul sessennio 2009-2014 considerato, espresso in tre passaggi successivi:

 

STEP 1: valutazione dei parametri non quantificati o rilevati raramente

STEP 2: valutazione dello stato per singola stazione per singola sostanza

STEP 3: valutazione dello stato del corpo idrico

Stante la facoltà della Regione, prevista in normativa, di basare la valutazione riguardante lo stato chimico su dati di monitoraggio e un idoneo modello concettuale del corpo idrico, è stato introdotto per le situazioni con valori significativi, pur sotto soglia, la definizione di Stato Buono a Rischio (Buono_R), in analogia con quello con il concetto di livello di confidenza (LC) introdotto nelle linea guida ISPRA.

I risultati derivanti dallo STEP 3 sono la mera conseguenza derivata dall’esecuzione degli algoritmi predisposti, attraverso cui viene attribuito in modo acritico uno Stato e vengono rappresentati i parametri che hanno dato riscontro ad un superamento degli SQA /VS. Il passo successivo è rivolto ad una valutazione mirata per contaminante e per corpo idrico, in modo da individuare ed a discriminare la non conformità di parametri il cui superamento ha determinato l’effettivo scadimento di qualità del corpo idrico, da quelli giustificabili con altre motivazioni (outlier, valori sporadici dovuti a problemi in fase di campionamento o di analisi, valori dovuti a situazioni locali o transitorie,…)

I passaggi decisionali sono illustrati nei diagrammi di flusso di seguito rappresentati.



[1] http://admin.isprambiente.gov.it/files/pubblicazioni/manuali-lineeguida/MLG_11614.pdf

 

 

step01

 

step02

 

step03



ultimo aggiornamento: giovedì 09 febbraio 2017