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Molluschicoltura: l’ambiente per la tutela della salute. Prevenzione sanitaria molluschi e acque marine e di transizione del FVG

molluschicolturaLa molluschicoltura rappresenta la principale produzione italiana di prodotti ittici.

Oggi, in Italia, operano sul nostro territorio circa 800 impianti che producono 140 mila tonnellate l’anno di prodotti freschi, che contribuiscono a circa il 40% della produzione ittica nazionale e al 30% circa della domanda di prodotti ittici freschi (dati del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali). 

In Friuli Venezia Giulia gli allevamenti della molluschicoltura riguardano 2 specie di molluschi eduli lamellibranchi:

  1. i mitili (Mytilus galloprovincialis), allevati nei comuni di Trieste, Duino-Aurisina e Muggia
  2. le vongole veraci (Tapes philippinarum) allevate negli ambienti lagunari dei comuni di Marano Lagunare e Lignano Sabbiadoro.

Nei banchi naturali di molluschi delle acque marine dei comuni di Monfalcone, Grado e Lignano Sabbiadoro vengono raccolti a scopo commerciale:

  • le vongole (Chamalea gallina);
  • le capalunghe (Ensis spp.);
  • i fasolari (Callista chione);

l’attività di pesca avviene con turbosoffianti.

La produzione regionale dei molluschi di allevamento si aggira nell’ordine di 3 mila tonnellate per i mitili e di mille tonnellate per le vongole veraci in laguna (ECOSEA 2013).

 

L'attività di controllo dei molluschi e delle acque

zone molluschicolturaArpa FVG, a supporto dell’autorità sanitaria, svolge l’attività di campionamento delle acque e dei molluschi nelle aree designate e classificate dalla Regione.

L’attività viene descritta nell’Allegato II del Regolamento CE 854/2004controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.

La programmazione delle attività di controllo viene indicata dall’autorità competente mediante decreto.

Il Decreto di Giunta Regione FVG 816/2016 assieme al decreto 2557/2015 pianifica le frequenzele tipologie dei campionamenti, indicando quali sono i contaminanti da ricercare. Viene rilevato, in tal modo, il livello della presenza di contaminanti microbiologici, biotossicologici, chimici nel mollusco.

  • L'analisi della qualità microbiologica dei molluschi relativa alle zone dove sono stati raccolti o allevati ha come finalità la classificazione delle stesse aree.

Infatti, in base ai livelli di qualità rilevati grazie al monitoraggio microbiologico effettuato per un periodo almeno semestrale, nelle aree di nuova classificazione, o triennale, nelle aree già classificate, le zone marine vengono confinate e classificate in tre livelli di possibile contaminazione microbiologica:

  1. zona A: scarso livello di contaminazione;
  2. zona B: presenza del contaminante;
  3. zona C: presenza di alto livello del contaminante.

Le azioni conseguenti al superamento dei livelli microbiologici, indicati nell’allegato A del DGR 2557/2015, sono la sospensione della raccolta e la declassificazione temporanea dell'area.

  • Oltre alla contaminazione microbiologica esiste una possibile contaminazione naturale, che rende tossico il mollusco edule. Tale contaminazione è legata al fitoplancton: il mollusco, cibandosi di alghe tossiche, viene reso pericoloso a causa delle tossine algali che si accumulano all'interno del proprio corpo. Il monitoraggio biologico del fitoplancton delle acque dove risiedono i molluschi e la ricerca chimica delle tossine contenute nel mollusco permettono di prevenire eventuali fenomeni di intossicazione (vai all'articolo collegato:" Arpa FVG all'avanguardia sul campionamento di fitoplancton tossico").
  • Viene anche monitorata con frequenza semestrale l’eventuale contaminazione del mollusco da metalli. Anche in questo caso la presenza di metalli oltre i valori consentiti porta alla sospensione della raccolta del mollusco.

Il DGR 2557/2015 comprende anche le regole igieniche destinate ai produttori per gli alimenti di origine animali (vedi Regolamento CE 853/2004).

Le analisi microbiologiche, chimiche e biotossicologiche del mollusco, sono affidate a partire dal 2012 ai laboratori di Pordenone e Padova dell’ Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie.

Le analisi delle acque invece conta sull’impegno di alcuni gruppi di specialisti per le analisi biologiche costituito dai tecnici del Laboratorio acque marino-costiere e qualità dell’aria e dai tecnici della Struttura Operativa Semplice “Qualità delle acque marine costiere e di transizione”, che in sinergia costituiscono un centro di alta specializzazione di Arpa FVG. 

Relativamente ai campionamenti Arpa FVG assicura tale attività con mezzi propri che mette a disposizione per eventuali collaborazioni con l’Azienda Sanitaria Universitaria Giuliana Isontina (ASU GI). Da aprile 2017 infatti, è iniziata la collaborazione da parte di ASU GI per le attività di campionamento negli allevamenti delle aree triestine.

 

 

Riferimenti normativi e procedure

  • Delibera Giunta Regionale FVG n. 264, 9 febbraio 2018 il cui allegato sostituisce l'All.3 DGR 2557/2015 (Testo integraleAll.1)
  • Delibera Giunta Regionale FVG n. 2557, 22 dicembre 2015, che stabilisce le zone di produzione e raccolta e stabulazione dei molluschi bivalvi vivi. (Testo integrale, All.1, All.2, All.3)
  • Delibera Giunta Regionale FVG n. 816, 13 maggio 2016, che modifica DGR 2557/2015. (Testo integrale, All.1, All.2)
 
  • Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia d’igiene per i prodotti alimentari di origine animale.
  • Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004, che stabilisce norme particolareggiate per l’organizzazione dei controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano.
  • Regolamento CE n. 1441 della Commissione, 5 dicembre 2007, che modifica il regolamento CE 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
  • Regolamento CE n. 2073 della Commissione, 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari.
  • Regolamento CE n. 2074 della Commissione, 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio,e all’organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti CE n. 854/2004 e 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, deroga al regolamento CE n. 852/2004 e modifica dei regolamenti CE n.853/2004 e n.854/2004.
  • Regolamento CE n. 1664 della Commissione, 6 novembre 2006, che modifica il regolamento CE n. 2074/2005 per quanto riguarda le misure di attuazione per taluni prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che abroga talune misure di attuazione.
  • Regolamento CE n. 1666 della Commissione, 6 novembre 2006, che modifica il regolamento CE 2076/2005 che fissa disposizioni transitorie per l’attuazione dei regolamenti CE n. 853/04, n. 854/04, n.882/04.
  • Decreto Legislativo n. 152, 3 aprile 2006, art.87, relativo alle acque destinate alla vita dei molluschi.

 



ultimo aggiornamento: martedì 12 maggio 2020