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Politiche e legislazione

 

Filo d'erbaÈ fondamentale disporre per il suolo di una direttiva quadro europea che rivesta carattere di cogenza.

Attualmente nella proposta di direttiva quadro europea - COM(2006)232 - sono contenuti principi ed obiettivi comuni finalizzati alla difesa e all’utilizzo sostenibile del suolo; il legislatore, infatti, essendo consapevole che il suolo all’interno della Comunità Europea presenta un’estrema variabilità, delinea un quadro generale a livello europeo ma demanda a politiche nazionali e locali l’adozione di misure efficienti e specifiche per affrontare ed arrestare i fenomeni di degrado.

Gli Stati membri saranno tenuti ad individuare in base ad elementi comuni le aree a rischio - in cui insistono fenomeni di degradazione del suolo oppure esiste il fondato motivo che tali fenomeni possano verificarsi in un prossimo futuro -, a fissare obiettivi di riduzione del rischio per le aree in questione e a preparare programmi contenenti le misure necessarie per conseguire tali obiettivi.

Gli Stati membri potranno quindi superare ciò che attualmente si configura come un approccio frammentario adottando provvedimenti di tutela armonizzati a livello europeo e comunque specifici in base alle tipologie di suoli presenti nei territori di competenza, pianificando in modo sistematico le strategie a medio e lungo termine in grado di incentivare, al contempo, un uso sostenibile del suolo. Un approccio di questo tipo consentirà di proteggere l’ecosistema suolo attuando misure di risanamento/mitigazione e, soprattutto, misure di prevenzione del degrado (Montanarella, 2011).

 

Politiche e legislazione 2

Sebbene il suolo rappresenti, insieme ad aria e acqua, una delle componenti fondamentali dell’ambiente, la legislazione del nostro Paese appare in notevole ritardo rispetto alla tutela di tale matrice, a differenza di quanto avviene per le acque e per l’aria.

Nella legislazione italiana, infatti, si parla per lo più di difesa del suolo (dissesto idrogeologico) e di tutela generica di territorio, paesaggio e infrastrutture; in realtà il suolo non viene mai considerato in senso pedologico quale elemento naturale che assicura funzioni chiave a livello ambientale, produttivo, sociale ed economico, ma soprattutto non viene mai considerato quale espressione della vita in esso presente e generatore esso stesso di vita (Floccia, Iacumini, 2012).

Il D.lgs. 152/2006 si occupa di suolo principalmente nella parte III, sezione I ‘Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione’ e nella parte IV, titolo V ‘Bonifica di siti contaminati’.

La parte III, sezione I del D.lgs. 152/2006, espone agli articoli 53 e 54 alcuni concetti di ordine generale, delinea compiti coordinati tra Enti regionali ed Organismi nazionali ai fini dello svolgimento di attività conoscitive e di risanamento riguardanti lo stato dei suoli (art. 55), demanda l’operatività in materia di difesa del suolo alle Regioni e ad altri Organi amministrativi e tecnici locali (artt. 61 e 62); tuttavia, tranne che per alcune ‘minacce’, quali ad esempio la contaminazione locale/diffusa e inondazioni/smottamenti, la norma italiana non traccia linee tecniche specifiche ed organiche in materia di salvaguardia dei suoli dal degrado.

 



ultimo aggiornamento: martedì 09 aprile 2013