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Movida e attività rumorose temporanee: ruolo di Arpa FVG

movidaValutazione del rumore, ruolo e funzioni di Arpa e dei Comuni

In molte località regionali è tornato alla ribalta il tema dei rumori durante lo svolgimento di manifestazioni pubbliche o eventi tradizionali, più in generale la cosiddetta “movida”. La problematica è ultimamente molto sentita, sia per la presenza di comitati di cittadini, che reclamano il diritto alla tranquillità, sia per l’avvicinarsi delle festività di fine anno con molte iniziative in programma.

Sul rumore, o meglio sul tema dell’inquinamento acustico, viene spesso coinvolta l’Arpa, ma con ruoli molto ben definiti che è bene conoscere più in dettaglio.

La legge attribuisce, infatti, le funzioni di controllo dei fenomeni di inquinamento acustico ai Comuni, che rappresentano pertanto i primi riferimenti nei confronti dei cittadini. Arpa interviene esclusivamente su richiesta e a supporto delle amministrazioni comunali. Il Comune può richiedere all’Agenzia per l’ambiente sia pareri tecnici (ad esempio un parere sul Piano comunale di classificazione acustica, valutazioni di impatto/clima acustico o sulle autorizzazioni in deroga per le attività rumorose temporanee come le sagre paesane), sia d’effettuare rilievi fonometrici in prossimità, ad esempio, di un impianto produttivo o di infrastrutture di trasporto.

I pareri tecnici di Arpa sono formulati sulla base di Linee Guida interne all’Agenzia, che tengono conto della normativa in vigore, delle indicazioni di Ispra, dell’Organizzazione Mondiale della Sanità e della letteratura scientifica. L’adozione di tali Linee Guida garantisce uniformità nella stesura dei pareri e nella valutazione degli elaborati esaminati, in accordo con i limiti imposti dalla normativa di settore.
Le indicazioni contenute nei pareri di Arpa non sono tuttavia vincolanti per le Amministrazioni comunali, che possono pertanto recepirle oppure modificarle. In tal senso un parere di Arpa deve essere letto come raccomandazioni di buone pratiche gestionali e di limiti da adottare a tutela del cittadino.

Il Comune può peraltro, una volta espletate le verifiche amministrative preliminari di propria competenza, propedeutiche all’effettuazione delle misurazioni (ad esempio, la presenza di una valutazione di impatto acustico, gli esiti di precedenti rilevazioni fonometriche e le azioni che ne sono scaturite…), chiedere ad Arpa l’esecuzione di rilievi fonometrici. Ciò avviene qualora permangano problematiche che rivestono carattere pubblicistico di tutela della salute pubblica e qualora esistano limiti acustici ben definiti, anche nelle modalità di misura.

Nell’eventualità Arpa rilevasse un superamento delle soglie ammesse è tenuta a darne segnalazione alla Procura della Repubblica (art. 659 del CP) e, in subordine, al Comune. Quest’ultimo dovrà emettere nei confronti di chi ha causato l’inquinamento acustico una diffida e una sanzione amministrativa, comprensiva delle spese dovute ad Arpa per l’effettuazione dell'intervento di controllo.
Come è facile intuire, l’intervento di Arpa può avere delle conseguenze gravose. Inoltre, l’iter amministrativo si protrae nel tempo, senza alcun beneficio immediato ai fini dell’eliminazione del disturbo.

Nel caso invece delle Linee Guida Arpa riguardanti le attività rumorose temporanee autorizzabili dai Comuni anche in deroga ai limiti, esse contengono indicazioni principalmente sulle modalità di gestione di particolari eventi, suggerendo adeguate limitazioni temporali e vincoli orari, semplici da verificare anche senza l’ausilio di sofisticata strumentazione fonometrica.
Durante le manifestazioni con caratteristiche di temporaneità, il compito di provvedere ai controlli del rumore non può essere che svolto dai Comuni che, tramite le autorità di polizia, possono anche intervenire tempestivamente per limitare le fonti di inquinamento, valutando anche gli aspetti inerenti la molestia della quiete pubblica e il decoro. Il caso tipico è rappresentato da attività temporanee che si esauriscono nel breve periodo (uno o pochi giorni), come un evento in una piazza in presenza di edifici a più piani con pareti riflettenti e non parallele, dove possono verificarsi fenomeni di riverbero con l’amplificazione dei rumori in orari di riposo o notturni, oppure si possono avere forti vibrazioni nelle vetrate.

È infatti evidente come in queste situazioni, pur di grave disturbo, non possa risultare efficace l’azione di tecnici di Arpa, sia per la vastità del territorio regionale sia per le particolari modalità tecniche di verifica strumentale, spesso effettuata all’interno di abitazioni private e in orario notturno o festivo.



ultimo aggiornamento: venerdì 10 novembre 2017