Questo sito è in fase di dismissione. Consultare il nuovo sito www.arpa.fvg.it
Il Comune è l’autorità preposta al controllo ed alla vigilanza dei limiti acustici (L. 447/1995), il cittadino che si ritiene disturbato deve quindi rivolgersi al Sindaco e richiedere una verifica dei limiti. Il Comune provvederà ad aprire un procedimento amministrativo e ad inviare al Dipartimento ARPA competente per territorio richiesta di supporto tecnico. ARPA effettua, tramite personale tecnico competente in acustica, i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e predispone la relazione tecnica di accertamento che sarà trasmette al Comune richiedente. Si precisa che è il Comune titolare del procedimento e della vigilanza. Tale procedura risulta completamente gratuita per il Comune.
I rumori riconducibili ad abitudini comportamentali poco civili all’interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili, non rientra nelle competenza dell’ARPA. Tali problematiche sono regolamentate dall’Art. 659 “Disturbo della quiete pubblica” del Codice Penale e in caso di situazione persistente occorre rivolgersi al pronto intervento competente (Polizia e Carabinieri).
Una festa paesana si prefigura come un’attività rumorosa temporanea. Tale evento deve essere autorizzato dal Comune che può anche concedere deroghe ai limiti acustici vigenti. Per i casi in cui è possibile che le emissioni acustiche possano causare disturbo alle abitazioni limitrofe, il Comune può richiedere all’ARPA un parere tecnico al fine di imporre delle limitazioni e delle prescrizioni all’evento. La domanda di richiesta al Comune deve essere corredata da specifica documentazione tecnica che illustri il tipo di sorgenti sonore utilizzate, la vicinanza delle abitazioni, l’afflusso previsto e qualsiasi altra informazione ritenuta utile a caratterizzare l’evento dal punto di vista del rumore prodotto.
Ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 2007 e delle leggi statali (L. 447/1995), ogni nuova attività deve essere sottoposta a valutazione di impatto acustico, che deve dimostrare il rispetto dei valori indicati nel piano di zonizzazione acustica per quella specifica area. Per alcune specifiche attività considerate a bassa rumorosità è sufficiente una auto-dichiarazione ed in alcuni casi nessuna documentazione (D.P.R. del 19/10/2011, n. 227).
La normativa nazionale (L.447/1995) e regionale (LR 16/2007) dispongono che i nuovi edifici prossimi ad alcune tipologie di strade (Autostrade, Statali, etc), di ferrovie o di aeroporti debbano verificare il clima acustico dell’area prima di poter costruire, al fine di progettare specifici accorgimenti di protezione al rumore (infissi, isolamenti etc). Una trattazione specifica del tema è prevista con la Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2070/2009.
Le richieste di intervento o di misura riconducibili a situazioni di schiamazzo o di rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili non sono di competenza ARPA. Analogamente, lo stesso vale all’interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili. Tale disturbo rientra nelle problematiche regolamentate dall’Art. 659 “Disturbo della quiete pubblica” del Codice Penale e in caso di situazione persistente occorre rivolgersi al pronto intervento competente (Polizia e Carabinieri).