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FAQ - le domande più frequenti

 

Un’attività produttiva (oppure un bar, oppure una discoteca), è situata vicino alla mia abitazione, e secondo me produce un rumore insopportabile. Quali procedure devo seguire per verificare se sono rispettati i limiti acustici presso la mia abitazione?

Il Comune è l’autorità preposta al controllo ed alla vigilanza dei limiti acustici (L. 447/1995), il cittadino che si ritiene disturbato deve quindi rivolgersi al Sindaco e richiedere una verifica dei limiti. Il Comune provvederà ad aprire un procedimento amministrativo e ad inviare al Dipartimento ARPA competente per territorio richiesta di supporto tecnico. ARPA effettua, tramite personale tecnico competente in acustica, i sopralluoghi e le verifiche strumentali atte a rilevare il rispetto dei limiti stabiliti dalla normativa vigente e predispone la relazione tecnica di accertamento che sarà trasmette al Comune richiedente. Si precisa che è il Comune titolare del procedimento e della vigilanza. Tale procedura risulta completamente gratuita per il Comune.

 

l vicino di casa tiene il volume della TV ad un volume tale per cui mi disturba, cosa posso fare?

I rumori riconducibili ad abitudini comportamentali poco civili all’interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili, non rientra nelle competenza dell’ARPA. Tali problematiche sono regolamentate dall’Art. 659 “Disturbo della quiete pubblica” del Codice Penale e in caso di situazione persistente occorre rivolgersi al pronto intervento competente (Polizia e Carabinieri).

 

Vorrei organizzare una festa paesana nel mio quartiere, che autorizzazioni mi servono per quanto riguarda la tematica rumore?

Una festa paesana si prefigura come un’attività rumorosa temporanea. Tale evento deve essere autorizzato dal Comune che può anche concedere deroghe ai limiti acustici vigenti. Per i casi in cui è possibile che le emissioni acustiche possano causare disturbo alle abitazioni limitrofe, il Comune può richiedere all’ARPA un parere tecnico al fine di imporre delle limitazioni e delle prescrizioni all’evento. La domanda di richiesta al Comune deve essere corredata da specifica documentazione tecnica che illustri il tipo di sorgenti sonore utilizzate, la vicinanza delle abitazioni, l’afflusso previsto e qualsiasi altra informazione ritenuta utile a caratterizzare l’evento dal punto di vista del rumore prodotto.

 

Sono un imprenditore e voglio aprire una nuova attività, per quanto riguarda la tematica rumore cosa devo presentare al Comune?

Ai sensi della Legge Regionale n. 16 del 2007 e delle leggi statali (L. 447/1995), ogni nuova attività deve essere sottoposta a valutazione di impatto acustico, che deve dimostrare il rispetto dei valori indicati nel piano di zonizzazione acustica per quella specifica area. Per alcune specifiche attività considerate a bassa rumorosità è sufficiente una auto-dichiarazione ed in alcuni casi nessuna documentazione (D.P.R. del 19/10/2011, n. 227).

 

Voglio richiedere la concessione edilizia per costruire la mia abitazione, devo presentare qualche documentazione per quanto riguarda il tema rumore?

La normativa nazionale (L.447/1995) e regionale (LR 16/2007) dispongono che i nuovi edifici prossimi ad alcune tipologie di strade (Autostrade, Statali, etc), di ferrovie o di aeroporti debbano verificare il clima acustico dell’area prima di poter costruire, al fine di progettare specifici accorgimenti di protezione al rumore (infissi, isolamenti etc). Una trattazione specifica del tema è prevista con la Delibera di Giunta Regionale del Friuli Venezia Giulia n. 2070/2009.

 

Nelle vicinanze della mia abitazione è presente un esercizio pubblico e gli avventori alla fine della serata si soffermano in strada disturbando il mio riposo notturno con schiamazzi e grida. Posso richiedere un controllo di ARPA dell'inquinamento acustico?

Le richieste di intervento o di misura riconducibili a situazioni di schiamazzo o di rumorosità legata ad abitudini comportamentali poco civili non sono di competenza ARPA. Analogamente, lo stesso vale all’interno di un ambiente abitativo, per quanto concerne la rumorosità non connessa ad attività produttive, commerciali, professionali o assimilabili. Tale disturbo rientra nelle problematiche regolamentate dall’Art. 659 “Disturbo della quiete pubblica” del Codice Penale e in caso di situazione persistente occorre rivolgersi al pronto intervento competente (Polizia e Carabinieri).



ultimo aggiornamento: martedì 18 dicembre 2012