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A partire dal 24 giugno 2014, è consentita la combustione di materiale derivante da sfalci e potature, purché in quantità non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno e in periodi e orari fissati da apposite ordinanze del Sindaco competente territorialmente. La bruciatura di questo materiale è comunque vietata nei periodi a forte rischio incendi che devono essere individuati dalle Regioni.
Questo aggiornamento normativo deriva dalla pubblicazione del DL 91/2014 art.14 (comma 8, lettera b) [1], che ha modificato le disposizioni per la combustione controllata del materiale agricolo e forestale derivante da sfalci e potature inserendo il comma 6 bis all'articolo 256 bis nel DLgs 152/2006 (Testo Unico Ambientale) [2].
Riferimenti
1 - DL 91 / 24 giugno 2014 - Disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale ….
2 - DLgs 152 / 3 aprile 2006 - Norme in materia ambientale.
Questa notizia viene pubblicata nell'ambito delle iniziative riguardanti 7th Environment Action Programme (EAP)
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CRMA - Centro Regionale di Modellistica Ambientale