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Cos'è la VIA (Valutazione Impatto Ambientale)

La Valutazione di Impatto Ambientale è una procedura tecnico-amministrativa che ha lo scopo di individuare, descrivere e valutare, in via preventiva alla realizzazione delle opere, gli effetti sull'ambiente biogeofisico, sulla salute e benessere umano di determinati progetti pubblici o privati, nonché di identificare le misure atte a prevenire, eliminare o rendere minimi gli impatti negativi sull’ambiente, prima che questi si verifichino effettivamente.

L'attuazione della prodedura di V.I.A. mira dunque a

  •  proteggere e migliorare la qualità della vita,
  •  mantenere integra la capacità riproduttiva degli ecosistemi e delle risorse,
  •  salvaguardare la molteplicità delle specie,
  •  promuovere l'uso di risorse rinnovabili,
  •  garantire l'uso plurimo delle risorse.

 

I concetti fondamentali alla base della procedura di VIA (già definiti nella Direttiva 85/337/CEEdel Consiglio delle Comunità europee del 27 giugno 1985 ) sono:

          Prevenzione: analisi di tutti i possibili impatti derivati dalla realizzazione dell’opera/progetto, al fine non solo di salvaguardare ma   anche di migliorare la qualità dell’ambiente e della vita;

          Integrazione: analisi di tutte le componenti ambientali e delle interazioni fra i diversi effetti possibili (effetti cumulativi);

          Confronto: dialogo e riscontro tra chi progetta e chi autorizza nelle fasi di raccolta, analisi ed impiego di dati scientifici e tecnici;

          Partecipazione: apertura del processo di valutazione all’attivo contributo dei cittadini in un’ottica di maggiore trasparenza (pubblicazione della domanda di autorizzazione e possibilità di consultazione).

 

La valutazione d'impatto ambientale riguarda i progetti che possono avere impatti significativi e negativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale (D.Lgs. 152/2006, art. 6, comma 5).

 

Ambito di applicazione

La procedura di VIA nazionale, di competenza del Ministero dell'Ambiente, si applica ai progetti di opere dei quali all'art. 7, comma 3 e all'allegato II del D. Lgs. 152/06.

 

Sono sottoposti a VIA secondo le disposizioni delle leggi regionali, i progetti di cui all'allegato III (assoggettati a procedura di VIA regionale) e all'allegato IV (progetti da sottoporre obbligatoriamente a procedura di verifica per l'assoggettamento a VIA - screening) del D. Lgs. 152/06.

 

Nel caso di ubicazione, anche parziale, dei progetti elencati nei suddetti allegati in area naturale protetta (ex L. 394/91 - Legge quadro sulle aree protette) è prevista:

  • la riduzione del 50% delle soglie dimensionali, ove previste, per i progetti di cui agli Allegati III e IV del nuovo decreto legislativo;
  • l'assoggettamento alla procedura di VIA regionale per i progetti delle sole opere/interventi di nuova realizzazione di cui all'Allegato IV.

 

I progetti di cui all’allegato IV del D. Lgs. 152/06 qualora, all’esito della procedura di verifica - screening, si ritenga possano avere impatti significativi sull’ambiente o che le relative variazioni costituiscano modifica sostanziale, sono sottoposti a valutazione di impatto ambientale.

 

Modalità di svolgimento

La valutazione d'impatto ambientale comprende (in base alle disposizioni degli artt. 20-28 del D.Lgs. 152/06):

  • lo svolgimento di una verifica di assoggettabilità limitatamente alle ipotesi di cui all'art. 6, co. 7 D.Lgs. 152/06;
  • la definizione dei contenuti dello studio di impatto ambientale; 
  • la presentazione e la pubblicazione del progetto; 
  • lo svolgimento di consultazioni; 
  • la valutazione dello studio ambientale e degli esiti delle consultazioni; 
  • la decisione;
  • l'informazione sulla decisione; 
  • il monitoraggio.

 



ultimo aggiornamento: venerdì 20 settembre 2013