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Soggetti coinvolti

 

procedura di VIA statale

In sede statale, l'autorità competente è il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Il compito di effettuare l’istruttoria è affidato alla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale i cui componenti sono nominati, con decreto del Ministro dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, per un triennio.

La Regione esprime il parere di cui all’articolo 25, comma 2 del D.Lgs. 152/2006, sui progetti di opere o interventi di competenza statale di cui all’allegato II alla Parte seconda del decreto legislativo medesimo.

Nell'ambito delle procedure di V.I.A. statali, le istruttorie per i pareri della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (di cui all'art. 3 della L.R. 43/90) vengono curate dal Servizio valutazione impatto ambientale (Servizio VIA) della Direzione centrale ambiente, energia e politiche per la montagna; il parere è al termine espresso dal Presidente della Regione, previa deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di ambiente.  

 

procedura di VIA regionale

La procedura di VIA di competenza regionale compete al Servizio VIA della Direzione centrale ambiente e lavori pubblici, che cura le istruttorie tecnico-amministrative per le pronunce di compatibilità ambientale di competenza regionale (VIA) e quelle relative alla procedura di verifica (screening).

Procedimenti di VIA:  sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio VIA e previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, la Giunta regionale, con propria deliberazione, si pronuncia sull'impatto ambientale dell'opera proposta; con lo stesso provvedimento può dettare prescrizioni in ordine all'adozione di alternative al progetto proposto o di misure di mitigazione o di monitoraggio da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori o l'esercizio dell'opera prevista.

Procedimenti di verifica - screening:  sulla base dell'istruttoria condotta dal Servizio VIA e previo parere della Commissione tecnico-consultiva VIA, il Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna con proprio decreto stabilisce l'assoggettabilità del progetto alla procedura di VIA o l'esclusione dalla medesima anche disponendo eventuali prescrizioni.

 

Presso la Direzione regionale dell'ambiente è istituita la Commissione tecnico-consultiva VIA (art. 22 L.R. 43/90), che assolve le funzioni di organo di consulenza tecnica dell'Amministrazione regionale nelle materie disciplinate dalla L.R. 43/90 e che dura in carica tre anni.

La Commissione tecnico-consultiva VIA esprime parere motivato sull'impatto ambientale dell'opera proposta [di tale parere viene tenuto poi conto nella delibera di Giunta regionale per le opere sottoposte a VIA, così come nel decreto del Direttore centrale ambiente, energia e politiche per la montagna nel caso dei procedimenti di verifica - screening].

 

Ai sensi dell’art. 13 della L.R. 43/90 sono autorità interessate all'opera proposta:

  • la Provincia e i Comuni il cui territorio è interessato dalla realizzazione dell'opera; 
  • gli enti ed organi competenti a rilasciare concessioni, autorizzazioni, pareri, nulla-osta ed altri atti che consentono la realizzazione dell'opera e riguardanti le seguenti materie: 

- tutela dell'ambiente dagli inquinamenti;

- tutela del paesaggio; 

- difesa del suolo, vincolo idrogeologico e vincolo legato alla trasformazione del bosco; 

- igiene e sanità;

- tutela delle aree di interesse naturalistico;

- urbanistica



ultimo aggiornamento: venerdì 23 agosto 2013