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Attività di ARPA FVG in materia di VAS

09/08/2017

Nell’ultimo semestre, da gennaio a giugno 2017, le richieste pervenute ad ARPA FVG nell'ambito della Valutazione Ambientale Strategica (VAS, procedura valutativa finalizzata a integrare considerazioni di natura ambientale nei Piani e nei Programmi) sono state complessivamente 46:

  • 40 richieste di verifica di assoggettabilità a VAS (di cui una di livello Nazionale);
  • 1 richieste nell’ambito della fase di scoping (di livello Nazionale);
  • 4 richieste di VAS
  • 1 piano di monitoraggio.

L'Agenzia viene chiamata a esprimersi, in qualità di soggetto competente in materia ambientale (individuato con specifico atto dall’autorità competente per la VAS), sul singolo Piano o Programma nell’ambito del processo di VAS.

In Regione la procedura di VAS, a seguito dell’entrata in vigore della L.R. 11/2005 ss.mm.ii. (vedasi art. 3 comma 1), è effettuata ai sensi del D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.. e la consultazione dei Soggetti competenti in materia ambientale, costituisce uno step sempre necessario facente parte del processo di Verifica di Assoggettabilità. Infatti ai sensi dell’art. 12 del D.Lgs. 152/2006, l’Autorità competente in collaborazione con l’Autorità procedente, ai fini della verifica degli impatti, individua i soggetti competenti in materia ambientale da consultare e trasmette loro il documento preliminare per acquisirne il parere.

La Direttiva 2001/42/CE peraltro all’art. 3 par. 6 dispone che in merito alla verifica della significatività degli effetti ambientali dei piani/programmi vi sia l’obbligo di consultazione delle autorità aventi specifiche competenze ambientali (“Nell'esame dei singoli casi e nella specificazione dei tipi di piani e di programmi di cui al paragrafo 5, devono essere consultate le autorità di cui all'articolo 6, paragrafo 3”).

Con riferimento alla L.R. 16/2008 inerente esclusivamente la pianificazione urbanistica comunale l’art. 4 c. 3 con riferimento alla VAS riporta: “Per i piani urbanistici di cui all'articolo 6, comma 3, […] e […] comma 3 bis, del decreto legislativo 152/2006, l'autorità competente valuta, sulla base della relazione allegata al piano […] con i contenuti di cui all'allegato I della parte II del decreto legislativo 152/2006, se le previsioni derivanti dall'approvazione del piano possono avere effetti significativi sull'ambiente”; a tal riguardo si evidenzia come i commi 3 e 3-bis citati, prevedono che la verifica di assoggettabilità venga sempre eseguita secondo le modalità di cui all’art.12 sopra descritte.

Al fine di fornire un ausilio alle amministrazioni comunali per l’iter procedurale di VAS e della verifica di assoggettabilità alla VAS (screening) il Servizio valutazioni ambientali della Direzione centrale ambiente ed energia ha predisposto della Modulistica comprendente anche un elenco di enti pubblici e di strutture tecnico scientifiche che per le loro specifiche competenze o responsabilità in campo ambientale, possono essere interessati alla gestione sostenibile delle risorse ambientali e alla valutazione degli impatti sull’ambiente conseguenti all’attuazione dei piani.

Nelle more dell’applicazione a livello regionale dell’art.7 c.7 punto b) del D.Lgs. 15/2006 per la disciplina di criteri specifici per l'individuazione dei soggetti competenti in materia ambientale il Servizio valutazioni ambientali fornisce un elenco di soggetti ambientali, tra i quali è elencata anche ARPA, da selezionare in funzione della tipologia di piano, del territorio interessato, del tipo di possibili effetti ambientali e delle competenze.

 

Riguardo alle criticità connesse all’applicazione della VAS in Regione si rimanda al Rapporto ISPRA n. 258/2017 “Quadro delle normative regionali in materia di VAS, ruoli e attività delle agenzie ambientali e criticità riscontrate nelle applicazioni di VAS.

 

Per maggiori informazioni sull’attività dell’Agenzia visita la sezione del sito sulla VAS