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Il Sito inquinato di Interesse Nazionale di Trieste

FIG1

 

Il D.M. 468/2001 “Regolamento recante Programma nazionale di bonifica e ripristino ambientale” inserisce l’area del porto industriale di Trieste fra i siti inquinati a cui si applicano gli interventi di interesse nazionale ai sensi dell’art. 15 del D.M. 471/99 allora vigente (oggi art. 252 Parte IV, Titolo V del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.).

La sua perimetrazione viene successivamente individuata con il D.M. 639/2003.

Il sito è ubicato a sud-est della Città di Trieste e comprende un’area di circa 1700 ettari. La parte a terra del sito occupa una superficie di circa 500 ettari, ricadente nei territori dei Comuni amministrativi di Trieste e Muggia e confina ad est con il Comune di San Dorligo della Valle; la parte a mare comprende 1200 ettari e si trova compresa entro la parte più orientale del Golfo di Trieste, coincidente con l’area portuale che si estende dal Molo V del Porto Franco Nuovo fino a Punta Ronco ed è delimitata verso il largo dalle dighe foranee.

 

 

I materiali da riporto nel SIN

Con l’art. 41 del D.L. 69/13 (convertito con L. 98/13) tra le matrici oggetto di indagine e caratterizzazione come suolo vengono inseriti anche i materiali di riporto che si configurano come:

“ una miscela eterogenea di materiale di origine antropica, quali residui e scarti di produzione e di consumo, e di terreno, che compone un orizzonte stratigrafico specifico rispetto alle caratteristiche geologiche e stratigrafiche naturali del terreno in un determinato sito, e utilizzate per la realizzazione di riempimenti, di rilevati e di reinterri.”

FIG4

 

Per poter procedere a tale assimilazione il legisaltore prevede l’esceuzione del test di cessione.

Relativamente alle modalità per l’effettuazione del test di cessione il Ministero dell’Ambiente con nota 0013338/TRI dd. 14/05/2014 evidenzia che:

  • la metodica da utilizzare è quella del DM 5 febbraio 1998;
  • i parametri di interesse da ricercare devono essere identificati di concerto con l’autorità di controllosulla base delle caratteristiche dei materiali di riporto e dell’origine degli stessi, nonché della potenziale mobilità e tossicità delle sostanze in essi presenti”;
  • i limiti di confronto applicabili sono quelli della tabella 2 dell’Allegato 5 della Parte IV, Titolo V, del D.Lgs. 152/06.

 

A seguito di tali indicazioni ARPA FVG ha predisposto un protocollo tecnico operativo per l’esecuzione del test di cessione sui materiali di riporto che successivamente è stato approvato con nota del MATTM Prot. 5159/STA del 23/04/2014.

Di seguito si riporta la nota del Ministero dell’Ambiente e il protocollo di ARPA FVG.

 



ultimo aggiornamento: martedì 12 maggio 2015