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Quando procedere alla Richiesta motivata ad ARPA FVG?

Secondo i criteri generali definiti all’art. 5 comma 10 del D.M. 161/2012 l’Autorità competente «dovrà motivare la sua richiesta con riferimento alla tipologia di area in cui viene realizzata l'opera e alla sua eventuale conoscenza di pregressi interventi antropici non sufficientemente indagati nell'area di intervento».

L’ARPA pertanto potrà essere coinvolta, con richiesta adeguatamente motivata, in presenza di aree che sono state interessate da particolari ed accertate pressioni ambientali quali:

  • presenza contigua di infrastrutture di trasporto ferroviario o stradale a grande percorrenza,
  • attività industriali o artigianali, anche dismesse, che possano aver dato origine a fenomeni di inquinamento nel territorio circostante;
  • colture intensive;
  • potenziale contaminazione per effetto di episodi puntuali (es. abbandono di rifiuti, serbatoi o cisterne interrate, sia dismesse che rimosse che in uso, contenenti, nel passato o attualmente, idrocarburi o sostanze etichettate pericolose ai sensi del Regolamento CLP “Classification and Labelling of Chemicals”  ss.mm.ii., scarichi di acque reflue industriali e/o urbane);
  • siti in cui il procedimento di sito contaminato si è concluso con l’analisi di rischio ai sensi dell’art. 242, comma 4, D.Lgs. 152/06;

L’Autorità competente che intenda richiedere l’intervento dell’Arpa ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 161/2012, dovrà preliminarmente verificare la completezza della documentazione trasmessa dal proponente ossia la rispondenza dei contenuti del Piano di Utilizzo alle disposizioni di cui all’allegato 5 al D.M. 161/2012.

La richiesta dell’Autorità competente, effettuata sulla base di uno o più degli elementi sopra indicati, dovrà di prassi essere correlata da pertinenti documenti che comprovino quanto descritto ovvero la presenza di una situazione di potenziale criticità (a titolo di esempio: verbali di sopralluoghi già effettuati da parte degli organi di Polizia Locale, segnalazioni, atti autorizzativi precedentemente rilasciati ecc.), ferma restando la possibilità, su situazioni specifiche, di concordare con l’Arpa, per le vie brevi anche in seno ad eventuali incontri tecnici promossi, l’opportunità di avanzare una motivata richiesta di intervento.

Si evidenzia infine che:

  • nel caso in cui il piano di utilizzo evidenzi il superamento delle CSC in riferimento alla destinazione d’uso del sito di produzione e il soggetto obbligato non abbia già provveduto ai sensi dell’art. 245 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.. si ritiene che l’autorità competente debba procedere all’avvio del procedimento di cui all’art. 244  del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii. senza necessità di interpellare a priori ARPA.
  • qualora l’Autorità Competente ravvisi una incompatibilità tra la proposta di riutilizzo e gli strumenti urbanistici vigenti (ad esempio nel caso in cui venisse proposto il riutilizzo di terreni a tabella B in siti a destinazione d’uso residenziale, o in aree sottoposte a vincolo idrogeologico, vincolo paesaggistico, aree di rispetto di pozzi, aree a parco, ecc.) la stessa potrà opporre al proponente l’improcedibilità del piano indipendentemente da ARPA.

Le richieste motivate vanno inviate al Dipartimento Provinciale ARPA FVG competente per territorio:

 



ultimo aggiornamento: giovedì 28 luglio 2016