Elementi per l’intervento di ARPA FVG ai sensi dell’art. 5 c. 3 del D.M. 161/2012
Nei 45 giorni, previsti dalla normativa di riferimento, da calcolarsi a partire dalla data di protocollo di ingresso ad ARPA della richiesta motivata inviata dall’Autorità competente, l’Agenzia si attiverà tramite le seguenti azioni di minima:
- assegnazione della pratica al funzionario competente,
- esame documentale (piano di utilizzo)
- comunicazione al proponente e all’Autorità competente della necessità e della data di sopralluogo
- sopralluogo in campo
- eventualmente Arpa potrà richiedere ed effettuare un approfondimento di indagine, in contradditorio con il proponente:
- emissione del preventivo di spesa
- supervisione alle operazioni di campionamento eseguite dal proponente con la suddivisione in tre aliquote (sigillatura terza aliquota) di ognuno dei campioni prelevati,
- acquisizione delle aliquote di competenza di ARPA,
- ricezione dei referti analitici del proponente. Per la trasmissione dei rapporti di prova ARPA FVG richiede, oltre alla trasmissione del certificato cartaceo, la compilazione del seguente file allegato (tabella_risultati_terreni.xls),
- esecuzione di eventuali analisi su una percentuale delle aliquote acquisite da ARPA, anche su un set parametrico diverso.
6. relazione tecnica a supporto dell’Autorità competente
7. predisposizione della nota di spesa da parte degli uffici amministrativi dell’Agenzia e fatturazione al proponente
Elementi per l’intervento di ARPA FVG ai sensi dell’art. 5 cc. 4 e 5 del D.M. 161/2012
Le attività di ARPA in questi casi saranno pianificate in base agli elementi peculiari delle singole richieste e saranno a titolo oneroso.
ultimo aggiornamento: martedì 04 giugno 2013