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CEM: il parere dell'ARPA è fondamentale

09/11/2018
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Chi verifica che gli impianti per telecomunicazioni siano conformi ai limiti previsti dalla legge sull'esposizione ai campi elettromagnetici?

Con la delibera n. 42 del 2018 il consiglio del Sistema Nazionale per la Protezione dell'Ambiente  ha ribadito che, dal punto di vista tecnico, solo le ARPA possiedono tutte le informazioni necessarie alla valutazione complessiva delle emissioni di campo elettromagnetico prodotte dagli impianti per le telecomunicazioni, e pertanto sono le uniche che possono esprimersi circa la conformità ai limiti previsti dalla normativa. Infatti nessuna forma di autocertificazione da parte del gestore sul rispetto dei limiti può sostituire la verifica da parte dell'organo di controllo.

Questa è in sintesi la risoluzione del SNPA circa l'applicazione dell'art. 87 Ter del D.Lgs. 259/03 in tema di modifiche non sostanziali degli impianti di telecomunicazione. L'articolo prevede che per le "...modifiche [..] degli impianti già provvisti di titolo abilitativo, che comportino aumenti delle altezze non superiori a 1 metro e aumenti della superficie di sagoma non superiori a 1,5 metri quadrati, e' sufficiente una autocertificazione [.. ] del rispetto dei limiti..."; l'opinione del Consiglio SNPA è che tali modifiche debbano intendersi come esclusivamente di tipo geometrico e che ogni modifica delle caratteristiche radioelettriche dell’impianto, potenzialmente in grado di modificare i livelli di esposizione della popolazione, debba essere rivalutata ed autorizzata dalle ARPA. 

per approfondire:

Delibera n. 42/2018 del Consiglio SNPA