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Richiesta formale di accesso ad atti, documenti o informazioni

URP - Ufficio Relazioni con il pubblico Informazioni generali:
Le richieste di accesso agli atti possono essere inviate secondo le seguenti tipologie:

Accesso alle informazioni ambientali (d.lgs. 195/2005 – d.lgs. 152/2006 – art. 3 sexies)

Accesso agli atti documentale (l. 241/1990 – art. 22 e seg; d.p.r. 184 del 12/04/2006)

Accesso civico generalizzato (d.lgs. 33/2013 – art. 1, com. 1, come mod. dall’art. 2 d.lgs.97/16)

Accesso civico semplice (d.lgs. 33/2013 – art. 5, comma 1, - d.lgs.n. 97/2016)

 

Le richieste devono pervenire preferibilmente utilizzando i moduli scaricabili in questa pagina o compilado gli appositi moduli on line.

 

Le richieste possono essere inviate con una delle seguenti modalità:

  • inviate mediante Posta Elettronica Certificata (PEC) a : arpa@certregione.fvg.it
  • inviate con mail ordinaria ma correlata da documento d’identità del richiedente (o con firma digitale o con SPID) a: protocollo@arpa.fvg.it
  • consegnate con in forma cartacea (firma davanti al funzionario) presso la Sede Centrale dell’Arpa FVG: Via Cairoli, 14 – Palmanova (UD)
  • compilando il modulo on line (reidirizzamento al sito SI-URP del SNPA) ed allegando un documento d’identità.


Le richieste vengono gestite direttamente dall’ufficio URP. Le richieste verranno protocollate.

 

Accesso alle informazioni ambientali

Scarica il modulo DOC (ed invialo all’indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it   oppure mail: protocollo@arpa.fvg.it)
Compila il modulo on line (Attenzione! Selezionare ente destinatario della richiesta: ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA)

Informazioni:
Il diritto di accesso alle informazioni ambientali vuole realizzare, attraverso la più ampia diffusione dei dati, una migliore e più efficace tutela preventiva dell’ambiente.

L’informazione ambientale ha dunque ad oggetto il complesso delle condizioni esterne in cui vive l’uomo. All’interno di tale nozione rientrano tutti i dati in possesso dell’autorità pubblica, indipendentemente dal fatto che gli stessi siano stati formati dalla pubblica amministrazione o utilizzati nell’ambito di procedimento amministrativi, gli unici limiti ipotizzabili sono i casi di esclusione tassativamente elencati dall’art. 5 d.lgs. 195/2005.

Il codice dell’ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, all’art. 3-sexies, afferma che, in attuazione della legge 7 agosto 1990, n. 241 e delle previsioni della convenzione di åarhus e ai sensi del d.lgs. 195 del 2005, «chiunque, senza essere tenuto a dimostrare la sussistenza di un interesse giuridicamente rilevante, può accedere alle informazioni relative allo stato dell’ambiente e del paesaggio nel territorio nazionale».

La definizione di informazione ambientale è rinvenibile all'art.2 del d.lgs. 195 del 2005.

Il diritto d’accesso alle informazioni ambientali viene riconosciuto come un diritto “civico” a legittimazione universale.

Il legislatore ha voluto estendere l’accesso anche alle «informazioni, sottolineando che l’accessibilità alle informazioni ambientali (che implicano un’attività elaborativa da parte dell’amministrazione debitrice delle comunicazioni richieste) assicura al richiedente una tutela più ampia di quella garantita dall’art. 22 della legge 241 del 1990, oggettivamente circoscritta ai soli documenti amministrativi già formati e nella disponibilità dell’amministrazione»

La richiesta di accesso alle informazioni ambientali non deve essere motivata.

Nella richiesta deve indicarsi specificamente l'informazione a cui si desidera accedere oppure gli estremi del documento che la contiene e di cui si vuole prendere visione o avere copia (ovvero gli elementi che consentano di individuarlo).

Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’amministrazione per la riproduzione o per le attività di ricerca ed elaborazione da parte dell'ente competente connesse alla documentazione richiesta.

L’amministrazione, dal ricevimento dell'istanza, ha trenta giorni di tempo per concludere il procedimento, a meno che la richiesta sia così complessa da consentire alla p.a. di protrarre il termine di ulteriori trenta giorni.

esclusioni:

L'accesso all'informazione ambientale e' negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:

  • alla riservatezza degli atti delle autorità pubbliche, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia;
  • alle relazioni internazionali, all'ordine e sicurezza pubblica o alla difesa nazionale allo svolgimento di procedimenti giudiziari o alla possibilità per l’amministrazione di svolgere indagini per l'accertamento di illeciti;
  • alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30;
  • ai diritti di proprietà intellettuale;
  • alla riservatezza dei dati personali o riguardanti una persona fisica, nel caso in cui essa non abbia acconsentito alla divulgazione dell'informazione al pubblico, tenuto conto di quanto stabilito dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
  • agli interessi o alla protezione di chiunque abbia fornito di sua volontà le informazioni richieste, in assenza di un obbligo di legge, a meno che la persona interessata abbia acconsentito alla divulgazione delle informazioni in questione;
  • alla tutela dell'ambiente e del paesaggio, cui si riferisce l'informazione, come nel caso dell'ubicazione di specie rare.

Tutela amministrativa/giurisdizionale

Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta, o contro il provvedimento di rifiuto espresso di limitazione e differimento dell'accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

La commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta; se la commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione l’accesso è consentito.

 

Accesso agli atti documentale

Scarica il modulo DOC (ed invialo all’indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it   oppure mail: protocollo@arpa.fvg.it)
Compila il modulo on line (Attenzione! Selezionare ente destinatario della richiesta: ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA)

Informazioni:
Il diritto di accesso può essere esercitato da tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso. E' necessaria quindi una stretta correlazione tra il documento amministrativo oggetto del diritto di accesso e uno specifico interesse del soggetto richiedente.

La legge non ammette istanze di accesso finalizzate ad un controllo generalizzato dell’operato della pubblica amministrazione. Il diritto di accesso è strumentale all’acquisizione di quella conoscenza necessaria per verificare se il comportamento dell’amministrazione è lesivo nei confronti di un interesse specifico. Quando si parla di “interesse” non si fa riferimento esclusivamente all’interesse del singolo soggetto richiedente, ma anche ad interessi pubblici o diffusi; quindi anche il soggetto portatore di questo tipo di interessi è titolare del diritto di accesso (ad esempio un’associazione di categoria).

Come esercitare il diritto di accesso documentale:
La richiesta deve essere scritta e motivata. Nella richiesta deve indicarsi specificatamente l’interesse personale, concreto e attuale che giustifichi il ricorso all’accesso agli atti.
La visione dei documenti è gratuita; l’estrazione di copie è eventualmente soggetta al pagamento del costo di riproduzione che sarà comunicata direttamente all'interessato dopo l'individuazione degli atti richiesti.

Limiti ed esclusioni
L’accesso può essere oggetto di esclusione, differimento, limitazione e divieto temporaneo. In tutti questi casi, l’amministrazione deve darne espressa motivazione. Non sono ammesse richieste generiche di “intere categorie di documenti”, che comportino lo svolgimento di attività di indagine o di elaborazione da parte degli uffici.
Non possono essere oggetto di accesso i seguenti documenti:

  • • i documenti che riguardino dati sensibili delle persone fisiche e gruppi di impresa, quando riguardino diritti inviolabili e garantiti dalla costituzione, quali, in via esemplificativa: appartenenza razziale, religiosa, opinioni politiche, salute, fedi religiose, casellario penale, corrispondenza, stati familiari, rapporti economici e di alimenti. è comunque garantito l’accesso a questi documenti quando siano strettamente indispensabili alla cura e difesa di interessi giuridici e, nel caso siano presenti dati idonei a rilevare lo stato di salute e la vita sessuale, nei limiti dell’art. 60 del d.lgs. n. 196/2003;
  • • i documenti relativi a procedure selettive del personale contenenti informazioni di carattere psico-attitudinale relative a terzi;
  • • i documenti coperti da segreto di stato o da divieto di divulgazione previsti dalla legge o da regolamenti governativi;
  • • i documenti relativi a procedimenti tributari di terzi;
  • • i documenti oggetto di sequestro giudiziario e detenuti dall’amministrazione.

Controinteressati:
Nel caso in cui l'amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell'istanza di accesso ricevuta. I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.

Tutela amministrativa/giurisdizionale
Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere alla richiesta o contro il provvedimento di rifiuto espresso, di limitazione e differimento dell'accesso, il richiedente può proporre ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) o in alternativa alla commissione per l'accesso ai documenti amministrativi istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ovvero al difensore civico territorialmente competente. in quest'ultimo caso il termine di trenta giorni, per proporre ricorso al TAR, decorre dalla data di ricevimento dell’esito dell’istanza al difensore civico.

La commissione per l’accesso entro trenta giorni dalla presentazione dell’istanza di riesame si pronuncia sulla determinazione di diniego o di differimento all’accesso. Se la commissione non si pronuncia dinanzi a tale istanza, questa si intende respinta; se la commissione invece ritiene illegittimi i provvedimenti di diniego o differimento all’accesso, ne informa il richiedente e l’amministrazione interessata. Se quest’ultima non emana un provvedimento confermativo del diniego o del differimento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione della commissione l’accesso è consentito.

 

Accesso civico generalizzato

Scarica il moduloDOC (ed invialo all’indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it   oppure mail: protocollo@arpa.fvg.it)
Compila il modulo on line (Attenzione! Selezionare ente destinatario della richiesta: ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA)

Informazioni:
É la libera modalità di accesso (ovvero FOIA - Freedom of Information Act) ai dati e documenti in possesso delle amministrazioni da parte di qualunque soggetto interessato, a prescindere dal possesso di un particolare requisito di qualificazione.

Scopo della trasparenza non si riduce al solo “favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche”, ma anche a garantire una forma di accessibilità totale, in funzione di tutela dei diritti fondamentali che, come si intuisce dalla lettura del comma 2 dell’art. 1 del D.lgs. 33/2013, sono da farsi riferire a “libertà individuali e collettive”, nonché ai “diritti civili, politici e sociali”, al diritto ad una buona amministrazione e alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino.

Il legislatore ha voluto estendere il diritto di trasparenza prevedendo una libera modalità di accesso a dati e documenti in possesso delle amministrazioni.

Attraverso questo sistema le più moderne democrazie liberali attraverso la statuizione del diritto di conoscere mirano a consentire un controllo diffuso dell’operato amministrativo al fine di prevenire fenomeni di corruzione, per garantire una consapevole partecipazione dei cittadini alle scelte di politica pubblica e per rafforzare la legittimazione della PA.

La distinzione tra diritto di accesso alle informazioni ambientali (d.lgs. n. 195/2005 – d.lgs. n. 152/2006 – art. 3 sexies.) e diritto all’accesso civico generalizzato è costituito dal fatto che il secondo costituisce regola generale adattabile a tutte le tipologie di dati ed informazioni mentre il primo è relativo esclusivamente alle tipologie di dati ed informazioni ambientali.

La richiesta di accesso generalizzato non deve essere motivata. Nella richiesta devono indicarsi specificamente i documenti, gli atti o le informazioni oggetto di accesso. Il rilascio di documenti o dati in forma cartacea o elettronica è gratuito salvo il rimborso dei costi effettivamente sostenuti e documentati dall’amministrazione per la riproduzione.

Limiti ed esclusioni
Nel caso di richieste relative ad un numero manifestamente irragionevole tale da compromettere il buon funzionamento dell’amministrazione, quest’ultima può effettuare un bilanciamento tra l’interesse all’accesso e l’interesse al buon andamento dell’attività amministrativa (delibera ANAC n. 1309 del 28.12.2016). Non è ammissibile una richiesta meramente esplorativa volta a effettuare indagini sulle informazioni detenute dall’amministrazione. L'accesso può essere negato (con espressa motivazione) per la tutela di interessi pubblici e privati.
Il rifiuto per la tutela di interessi pubblici deve essere inerente a:

  1. sicurezza pubblica e ordine pubblico;
  2. sicurezza nazionale;
  3. difesa e questioni militari;
  4. relazioni internazionali;
  5. politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato;
  6. conduzione indagini su reati e loro perseguimento;
  7. regolare svolgimento di attività ispettive.

L'accesso è altresì rifiutato per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati:

  1. protezione dei dati personali;
  2. libertà e segretezza della corrispondenza;
  3. interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresa la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.

Controinteressati:
Nel caso in cui l'Amministrazione individui dei soggetti controinteressati, è tenuta a dare loro comunicazione della presentazione dell'istanza di accesso ricevuta. I controinteressati hanno dieci giorni per presentare la loro motivata opposizione alla richiesta.
Anche i controinteressati, in caso di non accoglimento della loro proposta di diniego dell'accesso, possono presentare richiesta al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT/RT). Il RPCT decide con provvedimento motivato entro il termine di venti giorni dall'istanza di riesame. Il termine è sospeso qualora il RPCT senta il Garante per la protezione dei dati personali se l'accesso è stato negato o differito a tutela degli interessi di cui all'art. 5 bis, comma 2, lettera a) (relativi alla protezione dei dati personali). Il Garante si pronuncia entro dieci giorni dalla richiesta. Gli stessi termini valgono nel caso in cui la richiesta di riesame sia avanzata dal controinteressato in caso di accoglimento dell'istanza nonostante la sua opposizione.

Tutela amministrativa/giurisdizionale

In caso di ritardo, mancata risposta o diniego, il richiedente può chiedere il riesame al RPCT/RT compilando e inviando il FORM o scaricando il modulo DOC). Il RPCT/RT decide con provvedimento motivato, entro il termine di venti giorni. Il RPCT/RT può interpellare il Garante per la protezione dei dati personali laddove l’accesso sia stato negato o differito per motivi attinenti la tutela della «protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia» (art. 5-bis, comma 2, lettera a, D.Lgs. n. 33/2013). In tali ipotesi, il Garante si pronuncia entro il termine di dieci giorni dalla richiesta, durante i quali il termine per l’adozione del provvedimento da parte del RPCT/RT trasparenza è sospeso.

In alternativa può essere proposto ricorso al Difensore Civico competente per ambito territoriale.

 

Accesso civico semplice

Scarica il moduloDOC (ed invialo all’indirizzo PEC: arpa@certregione.fvg.it   oppure mail: protocollo@arpa.fvg.it)
Compila il modulo on line (Attenzione! Selezionare ente destinatario della richiesta: ARPA FRIULI VENEZIA GIULIA)

Informazioni:
ll diritto di accesso “semplice” ovvero ai sensi di quanto previsto dall'articolo 5, comma 1, del d.lgs 33/2013 così come modificato e integrato dal d.lgs. 97/2016, le pubbliche amministrazioni hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito web istituzionale documenti, informazioni o dati e ciò comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui la prevista pubblicazione sia stata omessa.

Sono oggetto di pubblicazione obbligatoria i documenti/dati/informazioni indicati nel Allegato n. 1 della delibera n. 1310 del 28/12/2016 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione.

La richiesta di accesso civico è gratuita e non deve essere motivata.

Nella richiesta devono indicarsi specificamente i dati, le informazioni o i documenti oggetto dell’accesso.
L’istanza va presentata al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT/RT) per il tramite dell’Ufficio per le Relazioni con il Pubblico dell’/Agenzia.
L’amministrazione, entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta, procede alla pubblicazione sul sito del documento, dell’informazione o del dato richiesto comunica al medesimo l’avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto.

Tutela Amministrativa
Qualora l’amministrazione non dovesse rispondere ovvero opporre diniego totale o parziale alla richiesta di accesso civico, il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo come individuato dall'art. 2, comma 9 bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241 compilando e inviando il FORM o scaricando e inoltrando il modulo DOC)

Tutela Giurisdizionale
Ai sensi dell’articolo 5 comma 7 del D.lgs.33/0213, avverso la decisione dell'amministrazione competente o, in caso di richiesta di riesame, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) ai sensi dell'articolo 116 del Codice del processo amministrativo di cui al decreto legislativo ovvero al Difensore Civico competente per ambito territoriale.



ultimo aggiornamento: lunedì 03 giugno 2019